Dopo la questione degli aumenti dei requisiti di accesso alla pensione legati all’incremento delle speranze di vita disposta dalla legge di bilancio 2026, l’ INPS scoglie un altro nodo riguardante gli incentivi all’esodo e le condizioni di accesso alle misure di accompagnamento alla pensione.
L’isopensione ex art. 4, L. 92/2012 e assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.Lgs. 148/2015, consentono alle aziende di accompagnare i lavoratori alla pensione tramite un assegno di ponte, a fronte di specifici accordi sindacali. La durata massima del percorso di uscita varia dai 48 mesi per l’isopensione ( 84 mesi per le decorrenze entro il 1.12.2026) e 60 mesi per i Fondi di solidarietà bilaterali di settore decorrenti in entrambi i casi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A riguardo, per lungo tempo, si è riproposta un’incertezza operativa che penalizzava chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 in poi e voleva accedere a tali strumenti di accompagnamento alla pensione. L’ostacolo principale? La necessità di verificare in via prospettica il requisito dell’importo minimo soglia della pensione futura, calcolato in rapporto all’assegno sociale variabile negli anni.
Con la circolare n. 104/2026, l’ INPS ha chiarito le condizioni di accesso alle misure per i lavoratori contributivi puri. Tali condizioni, stringenti e penalizzanti, non devono essere più verificate in via prospettica bensì al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Opzioni di pensionamento per i cd. ” contributivi puri”.
I contributi puri sono gli assicurati privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Per questi lavoratori il trattamento pensionistico viene determinato integralmente con il sistema contributivo e l’accesso ad alcune forme di pensionamento è subordinato non solo al possesso di requisiti anagrafici e contributivi, ma anche al raggiungimento di un determinato importo minimo della pensione :
- Pensione di Vecchiaia: 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi, a condizione che il primo rateo pensionistico sia pari ad almeno 1 volta l’importo dell’Assegno Sociale;
- Pensione di vecchiaia: 71 anni di età, con un requisito minimo effettivo di 5 anni di contributi senza alcun importo soglia;
- Pensione Anticipata Ordinaria: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (+ 3 mesi di finestra mobile);
- Pensione Anticipata Contributiva: 64 anni di età con 20 anni di contribuzione effettiva + tre mesi finestra mobile, ma a fronte di una soglia d’importo più severa: la prima rata di pensione deve essere pari ad almeno 3 volte l’Assegno Sociale (3,2 volte dal 1° gennaio 2030) ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Di questi requisiti bisogna necessariamente tenerne conto per valutare i requisiti di accesso alle prestazioni di esodo. Al momento dell’ingresso nell’isopensione o nell’assegno straordinario occorre infatti poter stabilire se, alla conclusione del periodo di accompagnamento alla pensione, il lavoratore avrà maturato il diritto alla pensione.
In altri termini occorre poter accertare con un calcolo statistico/attuariale requisiti anagrafici, contributivi e, ad eccezione della pensione di vecchiaia, l’importo soglia necessario per conseguire la prima decorrenza utile della pensione. Poiché l’assegno sociale – al quale le soglie pensionistiche sono collegate – viene rivalutato annualmente, sarebbe difficile stabilire oggi quale sarà esattamente il valore della soglia al momento del futuro pensionamento.
La soluzione
Data la difficoltà di stimare con certezza l’evoluzione dell’Assegno Sociale, con la circolare n. 104/2026 l’ Inps ha precisato che la verifica dell’importo soglia viene condotta “in via prospettica” alla data di ingresso nell’esodo.
Se l’assegno di accompagnamento, calcolato sulla base dei contributi versati e dell’età al momento dell’accesso all’esodo, supera il limite richiesto per l’Assegno Sociale alla medesima data, si presume garantito anche il rispetto del requisito al momento del pensionamento effettivo.
Il calcolo, spiega l’Inps, va effettuato con la sola contribuzione maturata al momento dell’accesso alla prestazione, al netto della contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare durante l’esodo, utilizzando il relativo coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data.
Ulteriore penalizzazione prevista dall’ INPS consiste nell’applicazione è quella che prevede, in caso di opzione per la pensione anticipata a 64 anni (art. 24, c. 11 del D.L. n. 201/2011), del tetto massimo all’importo erogabile, pari a 5 volte il trattamento minimo ( 3.059,25 € ), previsto dall’art.1, c. 125, lett. b), n. 3), della Legge n. 213/2023.


