Tribunale di Salerno: quali indennità devono essere incluse nella retribuzione feriale?

Con la sentenza n. 1373 dell’11.09.2026, il Tribunale di Salerno afferma che, ai fini della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie, devono essere considerate anche le voci retributive intrinsecamente connesse alle mansioni svolte, percepite con carattere continuativo o comunque non occasionale e di importo apprezzabile.

Il fatto affrontato
Due dipendenti turnisti ricorrono giudizialmente al fine chiedere l’inclusione, nella retribuzione riconosciuta durante i periodi di ferie, dell’indennità di turno giornaliera e dell’indennità per particolari condizioni di lavoro, percepite nei giorni di servizio.

Nel costituirsi in giudizio, la società datrice deduce, tra le altre cose, che l’esclusione di tali voci non fosse tale da produrre un effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie.

La sentenza
Il Tribunale rileva preliminarmente che, durante le ferie, il lavoratore deve essere posto in una situazione economica sostanzialmente paragonabile a quella dei periodi di lavoro.

Secondo il Giudice, l’inclusione di una voce nella retribuzione feriale richiede che essa sia connessa alle mansioni o allo status del lavoratore, sia percepita con continuità o comunque non occasionalmente e abbia un’incidenza economica apprezzabile.

Per la sentenza, nel caso di specie, l’esclusione delle richieste indennità determinava una riduzione della retribuzione giornaliera durante le ferie pari ad almeno il 10%, ritenuta idonea a produrre un effetto potenzialmente dissuasivo, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori avessero concretamente fruito delle ferie.

Su tali presupposti, accoglie il ricorso e condanna la società al pagamento delle differenze retributive maturate da gennaio 2020 a dicembre 2024.

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