Entrate: Concordato preventivo biennale, l’Agenzia pubblica la circolare riepilogativa

Una guida completa sul Concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2026 del 6 ottobre, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti, compresi gli aggiornamenti relativi. Un’esigenza particolarmente avvertita per un istituto che si fonda sulla collaborazione tra Fisco e contribuente e nel quale la certezza interpretativa assume un ruolo centrale al pari delle regole sostanziali che ne disciplinano il funzionamento.

Concordato preventivo, di cosa si tratta? Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, è uno strumento che sposta il rapporto con l’amministrazione finanziaria da una dimensione prevalentemente di controllo a una logica di cooperazione preventiva.

Il meccanismo dell’istituto è a due fasi: l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze ISA, delle informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e delle proiezioni economiche settoriali, formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta per i due anni successivi. Il contribuente può decidere di accettarla e impegnarsi a dichiarare quegli importi indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.

Si tratta di una sorta di “patto fiscale” che offre stabilità e certezza: se il reddito reale sarà superiore a quello concordato, il vantaggio sarà del contribuente; se sarà inferiore, salvo specifiche circostanze eccezionali, il contribuente dovrà comunque assolvere gli obblighi fiscali sulla base del reddito concordato.

Il CPB, come detto, è uno degli strumenti cardine per consolidare un modello di relazione tra Fisco e contribuente fondato sulla collaborazione preventiva e sulla prevedibilità del prelievo e, proprio per la sua assoluta novità, ha richiesto, nei primi anni di funzionamento, numerosi interventi e una continua attività interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le regole di adesione per il biennio 2026-2027 – Per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato), insieme alla dichiarazione o, in alternativa, in via “autonoma”, cioè inviando il modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2026.

L’accesso all’istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall’Agenzia.

A coloro che rinnovano l’adesione per un altro biennio viene riconosciuto, in aggiunta ai benefici ordinariamente previsti, l’esonero dal visto di conformità fino a 100 mila euro annui per l’IVA e fino a 70 mila euro per imposte dirette e IRAP. In caso di rinnovo scatta inoltre l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100 mila euro, mentre si anticipano di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento. Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte. Infine, per coloro che rinnovano l’adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquote agevolate.

Il documento di prassi sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del CPB, anche alla luce degli interventi di prassi e delle novità normative del 2026 (da ultimo gli artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 38/2026 e l’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026).

In appendice sono inoltre raccolti i chiarimenti resi dall’Agenzia in risposta ai quesiti e FAQ formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

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