Arriva dal Garante della Privacy il parere favorevole allo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva europea 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, con particolare attenzione alla situazione dei rider.
Il Decreto Legislativo
Il 23 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno Schema di decreto legislativo A.G. 433 di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in attuazione della delega di cui all’articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91.
Il decreto introduce una disciplina organica del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale. Tra i punti cardine del provvedimento :
- si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto;
- in materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali e l’obbligo di valutazione di impatto periodica;
- è imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati;
- sono rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro.
Il parere del Garante
Nel parere n. 624/2026 viene evidenziato che lo schema di decreto risulta coerente con la direttiva europea e con la normativa nazionale di delega. Tuttavia, il Garante chiede alcune modifiche e propone alcuni correttivi.
In particolare, viene richiamata l’esigenza di coordinare le nuove disposizioni con il Regolamento UE sulla protezione dei dati e di definire in modo chiaro l’attribuzione delle competenze tra il Garante e l’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’obiettivo è evitare che alcune violazioni, previste dallo schema di decreto legislativo, si sovrappongano ad obblighi già previsti dal GDPR e sanzionati dall’Autorità per la privacy.
Ulteriori osservazioni riguardano la condivisione delle informazioni con le autorità pubbliche, per la quale viene richiesta una disciplina più puntuale che definisca con maggiore precisione finalità dell’accesso, categorie di dati utilizzabili, ruoli delle amministrazioni e limiti al riutilizzo delle informazioni.

