Con l’ordinanza n. 25645 del 21.09.2026, la Cassazione afferma che la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte non può comportare una compressione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, dovendo essere ripristinata la discussione orale quando l’andamento concreto del processo renda necessario il confronto tra le parti e il giudice.
Il fatto affrontato
Nell’ambito di un giudizio inerente all’impugnazione di un licenziamento disciplinare, l’udienza di discussione dell’appello viene sostituita, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Il lavoratore appellante, con le proprie note scritte, chiede la fissazione dell’udienza di discussione orale per poter replicare alle difese della società (costituitasi soltanto dopo il decreto di sostituzione dell’udienza e dopo la scadenza del termine assegnato per opporsi alla trattazione cartolare), ma la Corte d’Appello ritiene tale richiesta tardiva e decide la causa.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 127-ter c.p.c. per opporsi alla sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte non ha natura perentoria: la legge, infatti, non prevede alcuna decadenza per il suo mancato rispetto.
D’altronde, continua la sentenza, le decadenze processuali devono essere previste dalla legge e non possono essere introdotte per via interpretativa.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la trattazione cartolare è ammessa anche nel processo del lavoro, ma non può essere “integrale” quando l’evoluzione del giudizio richieda un confronto dialogico tra le parti e il giudice.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché proceda alla fissazione dell’udienza di discussione orale.

