TAR Emilia-Romagna: il superminimo può garantire l’equivalenza tra CCNL?

Con la sentenza n. 325 del 20.02.2026, il TAR Emilia-Romagna afferma che l’equivalenza economica tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico non può essere raggiunta mediante il riconoscimento di un superminimo individuale (sul medesimo tema si veda: L’equivalenza dei CCNL negli appalti pubblici: tra regola normativa, prassi e nuovi approdi giurisprudenziali).

Il fatto affrontato

Nell’ambito di una gara pubblica, la società aggiudicataria dichiara di applicare il CCNL Metalmeccanici, in luogo del CCNL Edilizia indicato nel bando dalla stazione appaltante, impegnandosi a colmare le differenze retributive mediante il riconoscimento di un superminimo non assorbibile.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione, contestando l’equivalenza economica tra i due CCNL.

La sentenza

Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che il giudizio di equivalenza previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 deve avere ad oggetto le tutele garantite dai contratti collettivi posti a confronto.

Per la sentenza, il superminimo – essendo una voce retributiva di origine individuale e non prevista obbligatoriamente dal CCNL – non può essere utilizzato per colmare le differenze economiche tra i due contratti collettivi.

Secondo i Giudici, infatti, l’equivalenza economica deve fondarsi sul confronto tra sistemi retributivi collettivi di carattere generale e astratto e non sui trattamenti economici concretamente riconosciuti ai singoli lavoratori.

Su tali presupposti, il TAR annulla l’aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto di appalto nel frattempo stipulato.

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