Con la pubblicazione del Decreto interministeriale 4 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la versione ufficiale del modulo TFR3. Il modulo in questione, sostituisce il precedente modulo provvisorio, e deve essere utilizzato per comunicare la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di adesione automatica alla previdenza complementare.
Adesione automatica
L’ art.1, comma 204, della Legge n. 199/2025, modificando l’ art. 8 del D.lgs. n. 252/2005, ha stabilito, con decorrenza dal 1° luglio 2026, che i lavoratori di “ prima assunzione “, con esclusione dei lavoratori domestici, siano iscritti d’ufficio con la formula del “ silezio assenso “ alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, confernedo il TFR maturando e i contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
In ogni caso entro 60 giorni dall’assunzione, fatta salva la possibilità di successiva revoca, il lavoratore può decidere se :
- lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
- destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.
Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso.
Senza una scelta esplicita, trova applicazione il cosiddetto meccanismo del silenzio-assenso, per cui il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) oppure, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di lavoratori in azienda, salvo diverso accordo sindacale. In ultima istanza, laddove non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale “ Cometa “.
Il modulo TFR3
Il modulo TFR3 raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR per chi – come lavoratore di “prima assunzione” viene assunto dopo il 30 giugno 2026 mentre il modulo TFR2 continua a valere per i rapporti avviati fino al 30 giugno, dove il semestre di silenzio-assenso non è ancora scaduto, e per chi, avendo mantenuto il TFR in azienda, decide in un secondo momento di conferirlo a un fondo pensione.
La modulistica precedente distingueva i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, che compilavano il modulo TFR1, dai nuovi assunti dal 1° gennaio 2007, ai quali era riservato il TFR2.
La nuova e la precedente disciplina generano ora differenze sostanziali sotto il profilo contributivo. Con il silenzio-assenso il lavoratore era considerato aderente solo alla scadenza dei sei mesi, e al fondo confluiva il solo TFR. Con l’adesione automatica il lavoratore è aderente già dalla data di assunzione, e l’adesione si estende alla contribuzione prevista dagli accordi collettivi.
Inoltre, il silenzio sul modulo TFR3 produce un effetto che il meccanismo precedente non aveva. Oltre al TFR, al fondo confluisce la contribuzione a carico del lavoratore nella misura fissata dal contratto collettivo, trattenuta ogni mese in busta paga, insieme al contributo del datore di lavoro.
Compilazione e consegna del modulo
Il modulo TFR3 raccoglie i dati anagrafici del lavoratore, il datore di lavoro e la data di assunzione, la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente. La sezione 1 è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, e deve essere compilata esclusivamente da chi si interfaccia con il mondo del lavoro per la prima volta e non ha posizioni previdenziali pregresse. La sezione 2 del modulo TFR3 è destinata invece ai lavoratori non di prima assunzione con un fondo di pensione già attivo.
Una volta compilato va consegnato al datore, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi:
- al momento dell’assunzione il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del TFR;
- il lavoratore ha 60 giorni per compilarlo e indicare la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica;
- il datore acquisisce il modulo, procede con l’archiviazione e rilascia al lavoratore una copia controfirmata;
- in assenza di scelta entro i 60 giorni scatta l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.
Il recupero delle quote maturate nella finestra dei 60 giorni segue regole contributive proprie, perché in quel periodo la destinazione del TFR non è ancora definita e le somme assumono natura di competenze arretrate ai fini dell’imputazione.
Modulo e Compilazione digitale
Un’altra importante novità introdotta dal decreto riguarda il formato digitale del modulo TFR3. Successivamente, il Ministero renderà disponibile sul proprio sito la versione digitale del modulo, compilabile online e notificabile al datore di lavoro. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione dei dati saranno definite con un apposito decreto del Direttore generale per l’innovazione e l’organizzazione digitale, la statistica e la ricerca del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di un cambiamento destinato a rivoluzionare il processo di on boarding: la scelta sulla destinazione del TFR diventerà un flusso telematico dal lavoratore all’azienda, riducendo gli oneri di archiviazione per gli uffici del personale. Nel frattempo, restano in vigore l’obbligo di conservazione della dichiarazione e quello di rilascio di una copia al lavoratore previsti dall’articolo 2 del decreto e dall’articolo 8, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 252/2005.

