Cassazione: rimborso per utilizzo auto privata, è necessaria una esplicita autorizzazione datoriale?

Con l’ordinanza n. 24114 del 27.07.2026, la Cassazione afferma che, ai fini della concessione del rimborso per l’utilizzo dell’auto privata per scopi di servizio, non è necessaria una esplicita autorizzazione preventiva se, dai comportamenti concludenti attuati dalle parti, possa ricavarsi un permesso tacito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento per l’impiego dell’autovettura di sua proprietà in attività di servizio.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che l’obbligo di recarsi presso la sede aziendale sita in un comune diverso da quello indicato nel contratto di lavoro potesse integrare una missione funzionale ad esigenze aziendali.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che – ai fini dell’utilizzo dell’auto privata per scopi di servizio – non è necessaria una esplicita e preventiva autorizzazione datoriale.

Per la sentenza, infatti, l’assenso del datore può ricavarsi anche in via presuntiva dal comportamento concludente dell’azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il prolungato e quotidiano utilizzo del mezzo da parte del dipendente, unito alla mancata contestazione del datore e all’assenza di soluzioni di trasporto alternative, dimostra univocamente l’esistenza di un’autorizzazione tacita.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso richiesto.

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