INPS: Malattia, cambiano le regole sulla certificazione medica. Ampliati i casi di retroattività.

Novità dall’ INPS in materia di certificati di malattia e relative indennità. Con la circolare n. 92/2026 l’ INPS ha ridefinito il proprio orientamento applicativo, aggiornando i criteri per la decorrenza della tutela economica.

La novità principale è l’estensione del certificato medico “retroattivo” anche quando la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante, e non più solo in caso di visita domiciliare.

L’INPS spiega che il nuovo orientamento interpretativo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di adattare le regole previdenziali alle modalità con cui oggi è concretamente organizzata l’assistenza sanitaria territoriale. La riduzione dei medici di medicina generale, i maggiori carichi di lavoro con l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali, sino alla prassi degli accessi programmati negli ambulatori per evitare sovraffollamenti, hanno reso in molti casi difficile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia. Il rischio è che un ritardo dell’assistenza sanitaria si traduca in una minore tutela per il lavoratore.

La regola finora in vigore

La disciplina di riferimento affonda le radici nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, il cui articolo 2, comma 3, prevede che l’indennità giornaliera decorra dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata al medico curante risultante dal certificato oppure dalla data della prima visita medica, se tale chiamata non risulta indicata.

Il primo giorno dell’evento morboso, coincidente di norma con la data di rilascio del certificato medico, rappresenta pertanto un dato determinante per il calcolo:

  • della “carenza”, ossia i primi tre giorni non indennizzati che possono essere integrati dal datore di lavoro;
  • delle percentuali di indennizzo;
  • del periodo massimo assistibile.

Finora, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Il riconoscimento era invece escluso se:

  • la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” era anteriore di oltre un giorno;
  • il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico era un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica;
  • la visita era ambulatoriale.

Cosa cambia

A partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, il precedente orientamento applicativo è da ritenersi superato. Con un’interpretazione evolutiva, l’INPS ha stabilito che la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in presenza di visita ambulatoriale.

In sostanza, non conta più il luogo nel quale viene effettuata la visita: sia che si tratti di visita ambulatoriale, sia di visita domiciliare, la tutela previdenziale è riconosciuta alle stesse condizioni:

  • il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
  • il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale (guardia medica).

Conclusioni

Le novità introdotte non generalizzano la retroattività del certificato medico. La regola, secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato, resta comunque il criterio di base.

Per la retroattività il professionista è tenuto a valorizzare nel documento la voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando la data del giorno precedente anche per i certificati di continuazione e ricaduta. Se la data indicata va oltre il giorno antecedente alla visita, la decorrenza dell’indennità partirà dalla data di certificazione.

Attenzione, poi, alle giornate di sabato e domenica o ai festivi infrasettimanali: la possibilità di riconoscere l’indennità di malattia a partire dal giorno precedente alla data di rilascio resta esclusa quando questo ricade nel fine settimana o in un festivo. In tali casi, il lavoratore deve ricorrere al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).

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