Cassazione: l’obbligo di versamento delle ritenute sorge anche in caso di pagamento in nero della retribuzione

Con la sentenza n. 27123 del 22.05.2026, la Cassazione penale ribadisce il seguente principio di diritto: “è l’effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgere l’obbligo di versare le ritenute; non è la materiale formazione delle ritenute a far sorgere l’obbligo di versarle: sicché non può avere alcun rilievo, per escludere il reato … , la circostanza che il pagamento della retribuzione sia avvenuto, in tutto o in parte, “fuori busta” …”.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello condanna la legale rappresentante di una associazione, ritenendola colpevole per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore ad € 10.000,00.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.

Secondo i Giudici di legittimità, il reato è, invece, configurabile anche in ipotesi di pagamento in “nero” di tali retribuzioni, atteso che l’accordo contra legem per il pagamento di tutta o parte della retribuzione non fa venire meno l’obbligo per il datore posto nell’interesse collettivo.

In questo caso, continua la sentenza, il calcolo delle ritenute non versate va effettuato sulla base delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori e, non già, sulla base di quelle che avrebbero dovuto essere riconosciute in base ai contratti collettivi di lavoro.

Dal momento che l’impugnata pronuncia non ha correttamente applicato quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputata.

Torna in alto