Min. Lavoro: Triplica l’una tantum per gli infortuni occorsi nel 2026

Triplica l’indennità «una tantum» a favore dei familiari di vittime sul lavoro. I nuovi valori, validi per gli eventi occorsi nel 2026, sono stati diffusi nel decreto n. 50/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’importo sale dal minimo di 35.672,92€, contro i 10.357 euro del 2025, ad un massimo di 128.938,26€ contro i 37.438,26 euro del 2025.

L’una tantum è una prestazione economica riconosciuta in favore dei superstiti delle vittime sul lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. E’ corrisposta per eventi letali accaduti successivamente al 1° gennaio 2007, anche all’estero che abbiano coinvolto sia lavoratori assicurati presso l’Inail ai sensi del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione ( ad esempio militari , vigili del fuoco , liberi professionisti o lavoratori autonomi ). L’una tantum è erogata entro 30 giorni dall’accertamento sommario, condizione procedurale svolta congiuntamente da ministero del lavoro e dall’Inail. La domanda per ottenere la prestazione va presentata, dai superstiti, entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore per il quale se ne ha diritto, presso la sede INAIL territorialmente competente.

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