Con la sentenza n. 23486 del 18.07.2026, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che, se al momento del licenziamento il lavoratore si trova in uno stato di incapacità naturale, può direttamente proporre il ricorso giudiziale entro 240 giorni dal recesso, senza dover preventivamente impugnare in via stragiudiziale il provvedimento entro 60 giorni (sul medesimo tema si veda: Corte Costituzionale: il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento entro 240 giorni).
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata il 10 settembre 2015, la quale aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento dell’atto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la lavoratrice, senza impugnare stragiudizialmente il recesso entro 60 giorni, aveva notificato il ricorso alla società il 9 dicembre 2016.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che gli artt. 1335, 428 e 2964 c.c. non consentono di attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza della decadenza.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che non è possibile differire la decorrenza della decadenza fissata per l’impugnazione del recesso al momento in cui il lavoratore licenziato riacquisisce la capacità ad agire, posto che ciò introdurrebbe un elemento di aleatorietà incompatibile con la necessità di stabilità e certezza dei rapporti giuridici.
Per la sentenza, quindi, la soluzione da adottare, in ipotesi di incapacità naturale del lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo, è quella di eliminare l’onere dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni, lasciando però fermo il termine complessivo di 240 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, essendo spirato, nel caso di specie, anche il termine di 240 giorni.

