Con la sentenza n. 16549 del 08.05.2026, la Cassazione afferma che, in materia di sicurezza, la qualifica di lavoratore autonomo del soggetto infortunato non esclude la responsabilità penale del committente, quando questi abbia concretamente inciso sull’organizzazione dell’attività, abbia fornito le attrezzature utilizzate o abbia comunque assunto un ruolo di ingerenza nell’esecuzione dell’opera.
Il fatto affrontato
A seguito dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo cui la ditta appaltatrice aveva subappaltato delle opere, il legale rappresentante di quest’ultima viene ritenuto colpevole della violazione dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, per aver messo a disposizione una scala inidonea per il tipo di lavoro da svolgere in altezza.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in caso di infortunio, la responsabilità del committente sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati e anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo.
Secondo i Giudici di legittimità, ulteriore elemento di responsabilità è rappresentato dalla ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera.
Circostanza quest’ultima, continua la sentenza, integrata anche dalla messa a disposizione della attrezzatura necessaria per lo svolgimento del lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del titolare dell’impresa committente, confermando la sua colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.

