Con la sentenza n. 5650 del 13.05.2026, il Tribunale di Roma afferma che, in assenza della prova di un contratto di appalto, il rapporto dei lavoratori adibiti all’esecuzione dello stesso deve considerarsi instaurato alle dipendenze della committente.
Il fatto affrontato
I lavoratori – deducendo di essere adibiti ad un contratto di appalto di manodopera, con le mansioni di addetti alla accoglienza e alla portineria presso lo stabile della committente – ricorrono giudizialmente al fine di sentir accertato il loro diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante.
La sentenza
Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che se non vi è la prova del contratto di appalto non può esservi la prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate dai dipendenti allo stesso adibiti alle relative previsioni contrattuali.
Invero, per il Giudice, se non vi è prova che l’attività svolta dal lavoratore presso una società diversa da quella datrice e ad esclusivo favore della stessa siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, poco importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo, in quanto il rapporto si costituirà sempre e comunque con l’utilizzatore.
Ciò, continua la sentenza, poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione soggettiva a stipulare contratti di tale tipo.
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma – difettando la prova del contratto di appalto stipulato – accoglie il ricorso dei lavoratori e dichiara la sussistenza di un rapporto alle dipendenze della committente.

