Corte Costituzionale: le Regioni non possono legiferare in tema di retribuzioni negli appalti pubblici

Con la sentenza n. 60 del 30.04.2026, la Corte Costituzionale afferma che, al fine di tutelare i lavoratori impiegati negli appalti pubblici, le Regioni non possono prevedere criteri ulteriori rispetto a quelli inseriti dal legislatore statale all’interno del D.Lgs. 36/2023, il c.d. Codice dei Contratti.

Il caso affrontato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone ricorso, al fine di sostenere l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 30 del 18 giugno 2025, con cui la Regione Toscana aveva introdotto l’obbligo di inserire nei bandi pubblici un criterio premiale, consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi per i lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera.

Nel costituirsi in giudizio, la Regione afferma di aver legittimamente esercitato proprie competenze in materia di tutela del lavoro, mediante l’inserimento di un criterio non discriminatorio e rispettoso della discrezionalità delle stazioni appaltanti.

La sentenza

La Corte rileva, preliminarmente, che la disciplina dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui è demandato il compito di stabilire il punto di equilibrio tra la libera concorrenza e gli obiettivi di tutela (anche) retributiva dei lavoratori.

Secondo i Giudici, ne consegue che le Regioni non possono introdurre criteri premiali ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici, neppure se qualificati come non discriminatori e finalizzati a contrastare il dumping contrattuale.

In caso contrario, continua la sentenza, non sarebbe garantita l’uniformità di disciplina necessaria nel settore della contrattualistica pubblica.

Su tali presupposti, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019)”.

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