Consiglio di Stato: ai fini dell’equivalenza tra CCNL, non può essere preso in considerazione il superminimo

Con la sentenza n. 3209 del 24.04.2026, il Consiglio di Stato afferma che, negli appalti pubblici, la concorrenza non può basarsi sull’utilizzo di contratti collettivi contenenti condizioni peggiorative per i lavoratori, seppur le stesse risultino poi corrette con l’applicazione di superminimi o di altri trattamenti aggiuntivi (sul medesimo tema si veda: L’equivalenza dei CCNL negli appalti pubblici: tra regola normativa, prassi e nuovi approdi giurisprudenziali).

Il fatto affrontato

La società partecipante al bando impugna giudizialmente il provvedimento di aggiudicazione della gara da parte di una diversa concorrente che, applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, aveva redatto una dichiarazione di equivalenza del proprio contratto collettivo, a fronte dell’utilizzo di un superminimo riconosciuto ai propri dipendenti.

La sentenza

Il Consiglio di Stato rileva, preliminarmente, che il giudizio di equivalenza deve essere limitato alla comparazione tra CCNL.

Secondo i Giudici, dunque, al fine di colmare le differenze tra contratti collettivi, non possono essere valorizzate delle voci retributive che non appartengono alla struttura del CCNL oggetto di verifica, ma derivano da correttivi individuali o aziendali.

Diversamente ragionando, continua la sentenza, si passerebbe da una comparazione tra contratti collettivi ad una verifica del trattamento economico “di fatto” riconosciuto ai lavoratori impiegati nell’appalto, con il rischio di ammettere CCCNL meno protettivi accompagnati da correttivi retributivi costruiti ad hoc in sede di offerta.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato rigetta l’appello della società originaria aggiudicatrice della gara.

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