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Con l’ordinanza n. 7975 del 31.03.2026, la Cassazione afferma che la prolungata inerzia datoriale successiva al rientro in servizio del lavoratore che abbia superato il periodo di comporto integra una tacita rinuncia all’esercizio del potere di recesso e comporta l’inutilizzabilità delle assenze pregresse ai fini di un successivo licenziamento.
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’attività lavorativa della ricorrente, dal momento del superamento del comporto, era continuata per altri 14 mesi e 16 giorni e tale periodo risulta sufficiente a far ritenere integrata una rinunzia al potere di licenziare.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che successivamente all’integrazione di una rinunzia tacita all’esercizio del potere di recesso, riferito a determinate assenze per malattia, il datore di lavoro non perde certo il potere di licenziare se si verificano assenze ulteriori e successive.
Tuttavia, continua la sentenza, resta fermo il fatto che nell’esercizio di tale potere non potranno essere più considerate quelle assenze pregresse, per le quali sia già intervenuta la rinunzia a licenziare.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, un “recupero” di queste ultime assenze, nel calcolo del comporto per sommatoria, si porrebbe in insanabile contraddizione con il significato negoziale abdicativo già riconosciuto al pregresso comportamento datoriale inerte.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

