Trasparenza retributiva: lo schema di decreto alla prova dei pareri parlamentari

Lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2023/970 rappresenta un passaggio centrale nel processo di rafforzamento del principio di parità retributiva tra uomini e donne. Il termine per il recepimento è fissato al 7 giugno 2026, ma il confronto parlamentare in corso consente già oggi di individuare i principali nodi interpretativi e applicativi della futura disciplina.

Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere il 6 febbraio 2026, è attualmente oggetto di esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. In questa fase, particolarmente significativa, si collocano i pareri espressi l’11 marzo 2026 dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea e, successivamente, il 25 marzo 2026 dalla XI Commissione Lavoro della Camera ( per un analisi completa del iter parlamentare : Trasparenza e parità retributiva, le posizioni delle parti sociali sullo schema di decreto).

Il confronto tra questi due pareri consente di cogliere con chiarezza la duplice direttrice lungo la quale si sta muovendo il legislatore: da un lato, la necessità di assicurare la coerenza con la Direttiva Europea; dall’altro, l’esigenza di garantire una disciplina concretamente applicabile nel contesto delle imprese.

La prospettiva della Commissione Politiche dell’Unione europea

La XIV Commissione ha svolto un’analisi prevalentemente tecnico-sistematica, concentrata sul grado di allineamento dello schema di decreto rispetto alla direttiva.

Pur esprimendo un parere favorevole, la Commissione ha evidenziato alcuni profili di possibile disallineamento.

Un primo elemento riguarda l’ambito di applicazione. La direttiva si applica a tutti i rapporti di lavoro, mentre lo schema di decreto esclude alcune tipologie contrattuali, quali apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente. Tale scelta è stata ritenuta meritevole di approfondimento, anche alla luce del considerando 18 della direttiva, che include espressamente tali categorie, ove ricorrano i presupposti sostanziali.

Un secondo profilo concerne la definizione di “livello retributivo”. La direttiva adotta una nozione ampia, riferita alla retribuzione complessiva effettivamente percepita dal lavoratore. Lo schema di decreto, invece, esclude i trattamenti economici individuali non strutturali. Questa impostazione è stata segnalata come potenzialmente non coerente con la logica europea, che non prevede analoghe esclusioni e valorizza la retribuzione nella sua dimensione complessiva.

La Commissione ha, inoltre, rilevato che alcune previsioni della direttiva non risultano pienamente recepite, in particolare quelle relative alla validazione dei dati retributivi da parte della dirigenza e all’accesso dei rappresentanti dei lavoratori alle metodologie utilizzate per la loro elaborazione.

La prospettiva della Commissione Lavoro: applicabilità e sostenibilità

Diverso è il taglio della XI Commissione Lavoro che interviene con un approccio più operativo.

Anche in questo caso, il parere è favorevole, ma accompagnato da numerose osservazioni che incidono su aspetti concreti dell’applicazione della disciplina.

Uno dei punti centrali riguarda la definizione di “livello retributivo”. La Commissione propone di ancorarla alla retribuzione annua lorda comprensiva degli elementi fissi e continuativi, al fine di evitare incertezze interpretative e applicazioni disomogenee tra le imprese. Resta, tuttavia, aperto il tema delle componenti accessorie, che continuano a rappresentare, nella prassi, un ambito sensibile sotto il profilo delle possibili disparità.

Un secondo ambito di intervento riguarda il ruolo della contrattazione collettiva. La Commissione rafforza il riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, attribuendo loro una funzione centrale nella definizione del “lavoro di pari valore” . In questo contesto, si inserisce anche l’apertura ai c.d. sistemi di job levelling, il cui utilizzo viene considerato elemento idoneo a garantire la conformità ai criteri di oggettività e neutralità.

Particolare attenzione è poi dedicata agli obblighi informativi. La Commissione evidenzia il rischio di un eccessivo aggravio amministrativo e propone l’introduzione di limiti temporali all’esercizio dei diritti informativi da parte dei lavoratori. Parallelamente, segnala l’opportunità di estendere gli obblighi di reporting a una platea più ampia di imprese, anche in coerenza con quanto già previsto dalla normativa nazionale sulla parità di genere.

Un ulteriore profilo riguarda la procedura di valutazione congiunta delle retribuzioni, per la quale si suggerisce l’introduzione di un confronto preliminare con l’Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità, soprattutto nei casi in cui i sistemi di classificazione siano definiti a livello aziendale.

I profili tecnici: certezza applicativa e transizione

Accanto ai temi più evidenti, la Commissione Lavoro interviene su aspetti tecnici fondamentali.

Viene richiesta una maggiore chiarezza sul perimetro soggettivo della disciplina, sia in relazione alle esclusioni previste, sia con riferimento alla somministrazione di lavoro, chiarendo che il datore di lavoro rilevante è l’utilizzatore.

Si sottolinea inoltre la necessità di semplificare le interlocuzioni sindacali, ampliando la platea dei soggetti legittimati e riducendo le incertezze interpretative.

Particolarmente rilevante è il tema del computo dei lavoratori, per il quale si propone di rinviare ai criteri già consolidati nell’ordinamento, al fine di evitare divergenze applicative su un elemento che incide direttamente sugli obblighi dimensionali.

Infine, la Commissione evidenzia l’esigenza di introdurre disposizioni transitorie che consentano alle imprese di acquisire piena conoscenza della nuova disciplina e di adeguarsi gradualmente agli obblighi previsti.

Il quadro che emerge dai pareri in esame è quello di una disciplina ancora in evoluzione, nella quale risultano già chiaramente individuabili le principali direttrici di intervento.

Da tale analisi emerge la necessità di assicurare un equilibrio tra conformità al quadro europeo e sostenibilità applicativa della disciplina nel sistema delle imprese.

In questa prospettiva, il testo finale del decreto sarà il risultato di un equilibrio tra queste due dimensioni.

a cura di Livia Sandulli Associate di WST Law & Tax Firm

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