Cassazione: le numerose assenze per malattia del lavoratore non possono mai portare al licenziamento per scarso rendimento

Con l’ordinanza n. 5469 dell’11.03.2026, la Cassazione afferma che risulta inevitabile che la malattia del lavoratore abbia conseguenze negative, ipoteticamente anche gravi, sulla produttività della prestazione, ma ciò non giustifica un licenziamento dello stesso per scarso rendimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per g.m.o., stante lo scarso rendimento causato del notevole numero di assenze per malattia nei giorni in cui era adibito al turno notturno.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che nel caso di specie – ove mai era stata contestata l’abuso della malattia – il licenziamento non poteva essere intimato prima della scadenza del periodo di comporto.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, quando vi sia un collegamento tra il recesso e le assenze per malattia del lavoratore, le regole dettate dall’art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina del licenziamento.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò significa che il datore non può porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di comporto, anche se le predette assenze arrecano un nocumento alla produzione aziendale.

Giammai, per la sentenza, una tale ipotesi può integrare la fattispecie dello scarso rendimento, che legittima il recesso in presenza di una condotta, lesiva della diligente collaborazione, imputabile al lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.

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