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INL – Circ. n. 4 del 9.12.2021 : Sospensione attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza


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Facendo seguito alla circ. n. 3 del 9.11.2021, l’ Ispettorato del Lavoro  fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nelle ipotesi in cui vengano riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’ allegato 1 del DLgs n. 81/2008, recentemente modificato dal DL 21 ottobre 2021 n. 146 e tuttora in fase di conversione ( cd. Decreto Fisco Lavoro ) .

Sull’argomento :

DL n 146/2021: Un primo bilancio sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro ; 

DL n 146/2021 : prescrizione obbligatoria e sospensione dell’attività. Particolare rilievo al ruolo dell' Ispettorato ; 

Come evidenziato in precedenti approfondimenti, il nuovo testo dell’art. 14 DLGS n. 81/2008 attribuisce agli ispettori il potere di adottare il provvedimento di sospensione in tutti i casi in cui si accertato, nell’unità produttiva, l’utilizzo di manodopera in nero in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori occupati e gravi violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza, individuate dall’Alleg. 1 del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro. La circ. n. 4 del 9.11.2021, pertanto, fornisce chiarimenti in merito a tali violazioni, specificando le condizioni per l’adozione e revoca del provvedimento.

L' Ispettorato ribadisce, altresì, che per tutte le violazioni di seguito riportate va adottato il provvedimento di prescrizione obbligatoria, salvo i casi residuali in cui gli illeciti non siano assoggettabili a tale procedura.

Le ipotesi riportate ai punti 3 e da 6 a 12 sono da ricondurre esclusivamente al personale dell' Ispettorato con qualifica tecnica. Negli altri casi ( punti 1, 2, 4 e 5 ), riguardanti le violazioni di adempimenti di carattere documentale , l'adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti a profili tecnici, ivi compreso il personale INPS e INAIL.

  1. MANCATA ELEBARAZIONE DEL DVR : Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. La mancata elaborazione sarà oggetto anche di prescrizione. Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro il provvedimento potrà essere adottato con decorrenza differita dal termine entro il quale al datore di lavoro è richiesta l'esibizione del documento. Per la revoca del provvedimento è richiesta l'elaborazione e la presentazione  del DVR oltre al pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro.
  2. MANCATA ELEBARAZIONE DEL PIANO ANTI-INCENDIO: Il provvedimento di sospensione trova applicazione nei soli casi in cui sia stata constatata l'omessa redazione del piano. La mancata elaborazione può essere anch'essa oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Per la revoca del provvedimento è richiesta la redazione e l'esibizione del Piano oltre al pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro.
  3. MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: L' INL ricorda che la sospensione potrà scattare unicamente ove, in ragione della mansione specifica prevista per il lavoratore, lo stesso debba non solo essere formato ma anche concretamente addestrato all'utilizzo di attrezzature di lavoro ; dispositivi di protezione individuale ; di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ; al montaggio e smontaggio di ponteggi e alla semplice movimentazione manuale di carichi. Il provvedimento di sospensione dell'attività di impresa o di quella lavorativa viene revocato alla dimostrazione della prenotazione della formazione e il pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore. In ogni caso fino a quando il lavoratore non sarà opportunatamente formato e addestrato, non potrà svolgere le mansioni specifiche per le quali sono stati richiesti gli adempimenti. 
  4. MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE : La mancata costituzione del servizio, la mancata nomina del RSPP o in ultima istanza il mancato svolgimento diretto di tali compiti da parte del datore di lavoro con la comunicazione preventiva al RLS sono presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale revocabile con l'esibizione dei documenti attestanti la costituzione del SPP e la nomina del RSPP oltre al pagamento della somma aggiuntiva di 3.000.
  5. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA : Il provvedimento di sospensione può essere adottato quando il piano non è stato elaborato. Per la sua revoca è richiesta l'elaborazione del documento e la sua esibizione oltre al pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
  6. MANCATA FORNITURA DEL DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO : La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato  che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto. Per la revoca verrà richiesta la fornitura di dpi idonei e il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 3.000
  7. MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO : La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.  Predisporre idonee protezioni verso il vuoto e il pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro sono le condizioni richieste per la revoca. 
  8. MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO : La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente  insufficienti da essere considerate sostanzialmente  assenti. Per la revoca è richiesta la predisposizione delle armature e il pagamento delle somma aggiuntiva di 3.000 euro. 
  9. LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE : ll provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti consentiti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche per la protezione dei lavoratori dai conseguenti rischi. Per la revoca del provvedimento è richiesta, oltre alla predisposizione di idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa, il pagamento della somma aggiuntiva di 3.000. 
  10. PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE : Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti consentiti , in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Per la revoca anche in questo caso è richiesta la predisposizione di conformi misure organizzative e procedurali oltre al pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
  11. MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI : Il provvedimento verrà adottato in assenza di impianto di terra, magnetotermico, differenziale, o nel caso di mancato funzionamento. Adottate le idonee misure e pagata la somma aggiuntiva di 3.000 euro il provvedimento può essere revocato. 
  12. OMESSA VIGLIANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DI DISPOSITIVI DI SICURREZZA  O DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO : Il provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi, a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta.  Ripristinati i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo e pagata la somma aggiuntiva di 3.000 euro, il provvedimento può essere revocato.

In ragione dell'estensione delle competenze di cui al novellato art. 13 del DLgs n. 81/2008, l' INL ha ritenuto opportuno invitare il proprio personale a promuovere localmente il potenziamento delle sinergie operative con i servizi di prevenzione delle ASL, anche al fine di sviluppare nuovi modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.

Fonte: INL - Circ. n. 4 del 9.11.2021