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DL n 146/2021: Un primo bilancio sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro


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Il DL 21 ottobre 2021 n. 146 , in vigore dal 22 ottobre scorso, contiene all’art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), quale unica norma del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), rilevanti novità per quanto concerne l’attività ispettiva, la sospensione dell’attività imprenditoriale e l’inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza. 

Ciò si è reso necessario per contrastare il tragico ripetersi di morti sul lavoro che sta accompagnando la ripresa produttiva post pandemia nel nostro Paese. 

E’ auspicabile che il provvedimento possa produrre gli effetti sperati anche se è da osservare come si tratti di un provvedimento parziale, che trascura completamente gli aspetti di prevenzione (in materia ad esempio di valutazione dei nuovi rischi, anche derivanti dall’innovazione tecnologica, di accertamento di qualità della formazione, di diffusione di sistemi di gestione per la sicurezza), nonché di qualificazione delle imprese, riattribuendo peraltro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) piena competenza in materia di vigilanza, accanto alle Asl, in aperto contrasto l’impianto normativo a suo tempo posto dalla legge di riforma sanitaria (legge n. 833/1978) e confermato dal d.lgs. n. 81/2008. 

L’estensione dei poteri di vigilanza dell’INL 

In primo luogo il provvedimento in esame parifica, come accennato, le funzioni di vigilanza in generale sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Si tratta di una rilevante novità dal momento che finora la titolarità principale della vigilanza in materia era affidata ai servizi ispettivi delle ASL, mentre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro spettava invece una competenza limitata a determinate materie (ad esempio l’edilizia). 

D’altro lato il rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emerge laddove si stabilisce che “A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007”. La previsione appare di non chiara formulazione, dal momento che quantomeno le funzioni di coordinamento dovrebbero essere esercitate da un unico soggetto (nella prima bozza del decreto si faceva riferimento solo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro). 

All’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuto anche un potere di iniziativa in merito alla convocazione del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’art. 7, d.lgs. n. 81/2008, da riunirsi almeno due volte l’anno, che rappresenta, come noto, la cabina di regia della programmazione dell’attività ispettiva sul territorio, organo che non sempre ha operato in modo efficace in tutte le Regioni. 

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagna l’aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità, a cui si deve aggiungere il reclutamento di 90 Carabinieri per rinforzare il Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro – e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. A tale incremento quantitativo del personale ispettivo, da valutare positivamente, dovrebbe peraltro corrispondere una stretta collaborazione con il personale degli organi di vigilanza delle Asl, da promuovere ad esempio tramite momenti di formazione congiunta, al fine di superare vecchie divisioni ed al contempo non disperdere il patrimonio di esperienze e competenze maturate sul campo in questi anni.

Rafforzamento SINP 

Viene inoltre rafforzata la banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui fanno parte ora anche un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Inps, mirando a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. L’INAIL dovrà, a sua volta, rendere disponibili alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. 

La sospensione dell’attività imprenditoriale e l’inasprimento delle sanzioni 

Il decreto modifica sostanzialmente anche la disciplina relativa alla sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale pare non ammettere margini di discrezionalità da parte degli ispettori (vedi l’uso del termine “adottano” invece di “possono adottare”). E’ tuttavia da osservare che si consente all’ispettore di procedere ad una sospensione limitata “alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”. 

La sospensione scatta al 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più peraltro richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, a prescindere dal settore di intervento, scatterà subito a fronte di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro riportate nell’Allegato I.

Il potere di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. 

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. 

Le novità concernenti gli organismi paritetici (art. 51, d.lgs. n. 81/2008) 

Si prevede l’istituzione da parte del Ministero del lavoro di un repertorio degli organismi paritetici entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, previa definizione dei criteri identificativi. Ciò potrà risultare utile per contrastare la diffusione di organismi non legittimati, specie nel campo della formazione, in quanto non espressione di associazioni datoriali e sindacali rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali applicati in azienda. 

Gli organismi paritetici devono peraltro comunicare annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che all’INAIL, i dati relativi: alle imprese che hanno aderito al sistema della bilateralità e a quelle che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; al rilascio delle asseverazioni della adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Da tale comunicazione sono invece escluse le Aziende sanitarie locali, venendo così a vanificare, anche per tale aspetto, quelle collaborazioni operanti da tempo. 

I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. 

Marco Lai, professore a contratto di Diritto e sicurezza del lavoro presso l’Università di Firenze