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DL 21 ottobre 2021 n. 146 : Cassa integrazione , Congedi , Quarantena e Sicurezza sul Lavoro


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E stato pubblicato nella G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021, il DL 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale – Lavoro ) recante “ misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “, in vigore da oggi 22 ottobre 2021. Per quanto concerne le novità in materia di lavoro e previdenza sono da segnalare : 

articolo 8 – modifiche all’articolo 26 del DL 18/2020 in materia di quarantena e lavoratori fragili : Trovano nuova copertura finanziaria, sino al 31 dicembre 2021, gli oneri INPS per le assenze riconducibili alla malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato ( art. 26 , comma 1, DL 18/2020 ) e quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in smart working ( art. 26, comma 2, DL 18/2020 ). Con la sostituzione del comma 5° dell’art. 26 del DL 18/2020 ( cd. Decreto Cura Italia ) ad opera dell’art. 8, c. 1, lett. b) del DL 146/2021 non verranno più sostenuti per intero dallo stato i costi delle quarantene nel periodo dal 31.01.2020 al 31.12.2021. I tre giorni di carenza delle quarantene, a carico dello Stato nella previgente normativa emergenziale del Cura Italia, torneranno a carico azienda. Lo stesso dicasi per il 50 % dell’indennità dal quarto al ventesimo. Riassumendo il nuovo assetto dopo il DL 21 ottobre 2021 n. 146 prevede , i primi tre giorni a carico dell’azienda mentre dal quarto al ventesimo 50% dell’indennità a carico dell’azienda e il restante 50% a carico INPS.
E’ stata inoltre ridefinita la possibilità per il datore di lavoro privato, iscritto ad una gestione INPS, che abbia anticipato l’indennità ai suoi dipendenti non aventi diritto alla malattia, di chiedere all’istituto di  un rimborso forfettario una tantum per ciascun lavoratore di 600 euro nei casi in cui il dipendente non abbia potuto svolgere le mansioni in smart working.

articolo 9 – Congedi parentali straordinari per lavoratori/genitori : E’ confermata la possibilità di astenersi dal lavoro, fino la 31.12.2021, per i genitori di figli minori di 16 anni in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta dalle strutture sanitarie. Qualora il figlio convivente sia minore di 14 anni è prevista un’indennità pari al 50 % della retribuzione. 

• articolo 10 – Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria : Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. 

articolo 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale : Con il DL 21 ottobre 2021 , n. 146, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, vengono riconosciute ulteriori 13 settimane di integrazioni salariali, senza contributo addizionale e nel limite di spesa di 657,9 milioni di Euro per il 2021, ai datori di lavoro che operano in settori non industriali, tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ), dai Fondi di solidarietà bilaterali ( per entrambi assegno ordinario ) e dalla Cassa Integrazione in Deroga. Possono presentare domanda di accesso agli ammortizzatori esclusivamente i datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori covid-19 previste dal Decreto Sostegni ( DL 41/2021 ).
Sono destinatari di ulteriori 9 settimane di cassa ordinaria COVID-19 le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e similari ( codici ateco2007 13 – 14 – 15 ), a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali covid-19 previste dall’art. 50-bis del DL 25 maggio 2021 n. 73 ( cd. DL Sostegni-bis ). Anche in questo caso l’ammortizzatore sociale è gratuito, con possibilità di pagamento diretto dell’INPS, nel limite di spesa di 140,5 milioni di Euro per il 2021. In entrambi i casi è previsto il blocco dei licenziamenti per tutta la durata del trattamento richiesto. 

Art. 11, comma 15, Somministrazione a tempo determinato senza scadenza : Il DL 21 ottobre 2021 , n. 146 rimuove il termine del 31 dicembre 2021 introdotto dal D.L. “Agosto” per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato, consentendo così che tali lavoratori siano inviati in missione superando il limite dei 24 mesi per garantirne la continuità occupazionale presso le imprese utilizzatrici.

Articolo 13 – Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro : Il DL 21 ottobre n. 146 interviene con una serie di misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con una serie di modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

  1. Più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale : Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
  2. Inasprimento delle sanzioni : In caso di sospensione, per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
  3. Controlli, all’INL compiti di coordinamento : Sono estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023;
  4. Rafforzamento SINP e cooperazione inter-istituzionale : Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Fonte: DL 21 ottobre 2021 n. 146