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DL n 146/2021 : prescrizione obbligatoria e sospensione dell’attività. Particolare rilievo al ruolo dell' Ispettorato


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Il decreto legge n.146/2021, all’esame del Parlamento per la conversione in legge, punta a migliorare il quadro legislativo vigente in tema di salvaguardia dell’integrità e della salute dei lavoratori, operando sul versante delle reazioni dell’ordinamento e delle sanzioni applicabili in casi in cui sono accertate situazioni non in linea con quanto prescritto e, comunque, dovuto in funzione della prevenzione e della sicurezza del lavoro.

A tanto il decreto legge provvede sostituendo i contenuti dell’art. 14 del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), dando in particolare rilievo al diritto/dovere attribuito all’Ispettorato nazionale del lavoro di disporre la sospensione dell’attività “…al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare”

a)il nuovo art. 14 conferma quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 748/1994, secondo i quali:- gli organi di vigilanza, quando accertano violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, puniti come contravvenzioni, impartiscono una apposita prescrizione fissando un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per effettuare la regolarizzazione; - i responsabili della vigilanza hanno l’obbligo di verificare se la violazione è stata eliminata, con l’onere del contravventore di pagare una somma pari al quarto dell’ammenda prevista, dando comunicazione al pubblico ministero dell’adempimento della prescrizione nonché dell’eventuale pagamento della somma predetta; qualora risulti l’inadempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione; 

b) il nuovo art. 14 prevede che la sospensione dell’attività aziendale (a seconda dei casi, totale o parziale) è obbligatoriamente disposta dall’Ispettorato nazionale del lavoro “in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” elencate dall’allegato I al TU, allegato anch’esso oggetto di revisione da parte del d.l n.146/2001; 

c) lo stesso articolo, inoltre, prevede che l’Ispettorato nazionale dispone la sospensione tramite il proprio personale ispettivo nella “immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale”

d)unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato nazionale “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

C’è un’esigenza di coordinamento fra insiemi normativi vecchi e nuovi ? 

I due insiemi normativi - quello preesistente risalente agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 748/1994 e quello nuovo come definito dal decreto legge - fanno emergere un’esigenza di coordinamento. 

La prescrizione di cui al nucleo normativo preesistente comporta la concessione di un termine, più o meno lungo, per procedere alla regolarizzazione; le disposizioni nuove rendono in pratica immediata la sospensione in presenza delle “gravi violazioni”

Non è forse un caso che qualche emendamento al d.l. n. 146/2021, presentato in sede parlamentare, tenti un coordinamento, ad esempio proponendo che l’Ispettorato adotti la sospensione “… quando risulta l’inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 …”

Le disposizioni vecchie e recenti sono, a ben vedere, da considerare prestando attenzione ai rispettivi campi di applicazione. 

Il decreto legislativo del 1994, se si sta alla sua iniziale formulazione letterale, configura la prescrizione come richiesta di regolarizzazione delle violazioni previste dall’allegato I allo stesso decreto; il provvedimento di sospensione di cui al recente decreto legge è legato alle “gravi violazioni” menzionate dall’allegato I al Testo unico. 

Ebbene, mettendo a confronto i due allegati si constata facilmente che essi fanno riferimento a violazioni diverse, come del resto è naturale che sia derivando da provvedimenti legislativi così lontani nel tempo. 

La sovrapposizione dei rispettivi campi di applicazione appare, pertanto, insussistente. 

Sennonché, a diversa conclusione si deve giungere alla luce degli gli assetti successivamente definiti dal TU. 

Questo, da una parte, ha in gran parte abrogato le disposizioni che prevedevano gli illeciti elencati dall’allegato al decreto legislativo del 1994 e, dall’altra, ha esteso l’istituto della prescrizione, già previsto dal decreto del 1994, a tutte le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza (che siano punite alternativamente con l’arresto o con l’ammenda o solo con l’ammenda) tipizzate dallo stesso TU unico e da altre leggi (art. 301 del TU). Già prima, del resto, il provvedimento di razionalizzazione delle funzioni ispettive (d.lgs. n. 124/2004) aveva esteso la “…prescrizione obbligatoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758…” alle violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda. 

Ne deriva che potere di sospendere l’attività, regolata dal d. l. n. 164/2021 con il rifacimento dell’art. 14 del TU, e il potere di prescrivere la regolarizzazione possono sovrapporsi ove le “gravi violazioni” di cui all’allegato I al TU si configurino come contravvenzioni.

Una riflessione aggiuntiva sui rapporti fra i vari nuclei normativi, nell’ambito di un ordinamento stratificatosi per interventi non sempre ben coordinati, appare, pertanto, effettivamente opportuna.

Sul medesimo argomento : 

=> DL n.146/2021: le posizioni delle Parti sociali in merito alla conversione

=> DL n 146/2021: Un primo bilancio sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro