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INPS – Circ. n. 105 del 18.09.2020: Decreto Agosto - Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali


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Il cosiddetto Decreto agosto (d.l. n. 104/2020), nel quadro di una nuova disciplina degli ammortizzatori sociali COVID-19, ha previsto, all’articolo all’art.3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fruibile in presenza di una serie di condizioni.

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Su tale esonero, interviene l’Inps con la circ. n. 105 del 18.09.2020, fornendo una serie di chiarimenti ed indicazioni.

All’esonero possono accedere i datori di lavoro - privati, anche non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro del settore agricolo - che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del n. 18/2020, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dell’esonero possono altresì fruire i datori di lavoro che hanno richiesto ammortizzatori sensi del citato d.l. n. 18 anche se parzialmente collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari - ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Come ribadisce la circolare, l’importo dell’esonero è da riparametrare e applicare su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Più specificamente, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

L'applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per questo, la circolare precisa che e l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è, inoltre, richiesto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del d.l. n. 104/2020.

L’esonero, infatti, punta ad incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale, cosicché i datori di lavoro interessati, al fine di fruire dell’esonero, non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.

Resta comunque possibile accedere all’esonero da parte dei datori di lavoro che abbiano fatto richiesta degli ammortizzatori di cui al precedente d.l. n. 18/2020 in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104 ) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio.

Questa possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opereranno i divieti di licenziamento di cui all’articolo 14 dello stesso d.l. n. 104.

Al riguardo, la circolare segnala che la violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 104.

La circolare elenca le contribuzioni che, oltre ai premi e ai contributi di pertinenza dell’Inps, non rientrano nell’esonero:

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale adottato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 40;

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali la circ. n. 105 del 18.09.2020 rinvia alla circolare ugualmente dell’Inps n. 40/2018.

L'esonero come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 4, del d.l. è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Fonte: INPS - circ. n. 105 del 18.09.2020