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Decreto Agosto: Incentivi all’assunzione nelle regioni svantaggiate per tutelare l’occupazione


assunzioni incentivate
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Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Decreto Agosto”) ha introdotto, a decorrere dal 15 agosto 2020, specifiche misure volte a rilanciare le assunzioni ed a garantire la tutela dei livelli occupazionali nelle Regioni più svantaggiate nell’attuale fase di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19. 

In particolare, gli artt. 6, 7 e 27 del Decreto Agosto disciplinano tre sgravi contributivi, non collegati all’utilizzo della cassa integrazione:

  • il primo diretto ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di tutte le età;
  • il secondo per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • il terzo concernente i rapporti di lavoro dipendente costituiti da datori di lavoro con sede nelle Regioni più svantaggiate. 

Per comprendere meglio la portata delle novità introdotte dal Decreto Agosto, si analizzano qui di seguito separatamente le summenzionate misure agevolative introdotte a decorrere dal 15 agosto 2020.

A. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato

L’art. 6 del Decreto Agosto prevede, per i datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il periodo entro il quale si può beneficiare dell’agevolazione in questione è di sei mesi, decorrenti dall’assunzione.

Rimane l’obbligo di versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall’esonero sono esclusi:

  • con riferimento al settore produttivo, i datori di lavoro del settore agricolo;
  • in relazione alle tipologie contrattuali, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
  • in ordine alle assunzioni già effettuate presso il medesimo datore di lavoro, i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. 

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, ovvero dal 15 agosto 2020.

Il medesimo art. 6 del Decreto Agosto, al comma 4, prevede la possibilità di cumulare l’esonero in oggetto con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

A tal riguardo, si ritiene che l’esonero in questione sia cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 3 del medesimo Decreto Agosto a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 1 del Decreto Agosto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal Decreto Cura Italia (l’efficacia dell’art. 3 del Decreto Agosto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea).

Lo stesso art. 3 del Decreto Agosto, al comma 4, ne prevede la cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Avendo presente i diversi periodi di durata degli esoneri contributivi previsti dagli artt. 3 e 6 del Decreto Agosto, si potrebbe, quindi, verificare in determinate ipotesi l’azzeramento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro.

In ogni caso, occorrerà tener conto dei principi generali definiti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015 al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi.

Il beneficio contributivo previsto dall’art. 6 del Decreto Agosto è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L’INPS monitora il limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende più in considerazione ulteriori domande.

B. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

L’art. 7 del Decreto Agosto estende l’applicazione del summenzionato sgravio contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Le assunzioni, anche nell’ipotesi in questione, devono avvenire entro il 31 dicembre 2020.

L’esonero contributivo nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto per un periodo pari a: 

  • tre mesi, in ipotesi di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
  • sei mesi, in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’efficacia delle disposizioni in questione è subordinata, ai sensi dell’art. 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 

C. Agevolazione contributiva per l'occupazione nelle Regioni più svantaggiate - Decontribuzione Sud

Al fine di tutelare l’occupazione nelle Regioni più svantaggiate, l’art. 27 del Decreto Agosto individua un esonero contributivo pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nello specifico, l’agevolazione contributiva è riconosciuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente stipulati da datori di lavoro privati (anche prima dell’entrata in vigore della disposizione) la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale.

Dall’esonero sono esclusi:

  • con riferimento al settore produttivo, i datori di lavoro del settore agricolo;
  • in relazione alle tipologie contrattuali, i contratti di lavoro domestico.

Anche per l’esonero contributivo in questione è richiesta la preventiva autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene che il beneficio in questione non sia cumulabile con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” regolamentato dall’art. 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). In ogni caso, per ulteriori chiarimenti sul punto, occorrerà attendere le indicazioni dell’Istituto previdenziale.

Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, l’art. 27 del Decreto Agosto attribuisce, infine, ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei entro il 30 novembre 2020, il compito di individuare modalità e criteri per la definizione di misure agevolative di decontribuzione per il periodo 2021-2029.

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher