A breve distanza dall’ultimo aggiornamento del 9 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede con una nuova edizione “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.” Il provvedimento introduce un quadro regolatorio in cui il monitoraggio e controllo del Ministero si fa più stringente, grazie anche a nuovi obblighi organizzativi e di rendicontazione.
Per i datori di lavoro gli aspetti di maggiore interesse riguardano l’entità maggiorata delle risorse messe a disposizione per il finanziamento della formazione e una maggiore integrazione con il sistema delle politiche attive del lavoro. Nelle disegno delineato dal Ministero, i Fondi dovranno assumere un ruolo di primo piano nelle politiche attive, contribuendo anche alla gestione delle transizioni occupazionali, alla riqualificazione professionale e alla certificazione delle competenze.
Adesione delle imprese – I Fondi paritetici interprofessionali sono disciplinati dall’articolo 118 della Legge 388/2000 e finanziano interventi di formazione continua per le imprese che scelgono di aderire. Le risorse derivano dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione, riscosso dall’INPS e trasferito al Fondo scelto dal datore di lavoro. le Linee Guida richiedono che il legale rappresentante invii una comunicazione ufficiale via PEC al Fondo prescelto, allegando sia la denuncia contributiva sia un documento d’identità valido.
Mobilità tra fondi – La mobilità resta garantita dalla normativa vigente, consentendo a un’azienda di revocare l’adesione a un Fondo per trasferire le proprie risorse a una nuova realtà, sebbene l’operazione sia soggetta a condizioni rigorose. Una volta effettuata la scelta, l’impresa rimane vincolata per dodici mesi prima di poter procedere ad un nuovo trasferimento. In tal caso il Fondo di provenienza versa il 70% delle quote incassate nell’ultimo triennio, sottraendo le somme già impiegate o impegnate, a patto che la cifra complessiva raggiunga la soglia minima di 3.000 euro. Tale portabilità è tuttavia preclusa alle realtà che nel triennio precedente siano state classificate come micro o piccole imprese secondo i parametri europei. Infine, per rendere operativa la procedura, è necessario che la richiesta formale di trasferimento sia recapitata al Fondo entro un termine massimo di 90 giorni dalla revoca.
Risorse a disposizione dei fondi – La parte più rilevante per imprese e Fondi riguarda l’uso delle risorse per la formazione finanziata.
Le Linee Guida distinguono tra attività di funzionamento e attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, includendo in questa seconda categoria progettazione, docenza, orientamento, attestazione finale delle competenze, spese allievi, monitoraggio, controlli e costi delle piattaforme FAD secondo criteri proporzionati.
Le spese di funzionamento restano soggette a soglie massime, con un limite generale del 20% sulle risorse annualmente incassate dal gettito dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Le somme non utilizzate per il funzionamento devono confluire nelle attività destinate ai piani formativi.
Il testo disciplina anche il Fondo economie di gestione e rischi, che ogni Fondo deve alimentare con accantonamenti annuali. Per i Fondi già autorizzati, il FEGR deve raggiungere entro il 31 dicembre 2029 un ammontare almeno pari al 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio.
Risorse a disposizione delle aziende – Per i datori di lavoro restano confermate le due principali modalità di utilizzo dei finanziamenti : Conto individuale e conto collettivo. Nel primo caso, il contributo torna direttamente nella disponibilità dell’impresa aderente, che può usarlo per finanziare la propria formazione. Nel secondo, le risorse alimentano avvisi e interventi di sistema, con assegnazione su base selettiva.
Le nuove linee guida fissano nuove soglie per la programmazione delle attività formative da parte dei Fondi :
- Per quanto riguarda il Conto individuale, le imprese possono accantonare dall’80 al 90% del gettito INPS di propria competenza, con l’obbligo però di utilizzare tali somme entro un periodo di tre anni;
- una quota non inferiore al 20% del gettito annuale deve essere obbligatoriamente destinata al Conto collettivo. Queste risorse comuni devono essere messe a bando attraverso specifici avvisi entro dodici mesi dalla loro assegnazione;
- I Fondi hanno obiettivi di spesa per assicurare l’effettiva erogazione dei servizi: su base triennale, è necessario erogare almeno il 70% delle risorse destinate ai piani formativi, una soglia che diventerà ancora più stringente a partire dal 2035 minimo salirà al 75% ( quota ridotta rispetto alle linee guida di gennaio 2026).
Accordi sindacali e piani formativi – La nascita dei piani formativi finanziati resta legata alla condivisione delle parti sociali. Il nuovo testo precisa che la condivisione deve essere ricercata al livello corrispondente alla dimensione del piano: rappresentanze aziendali per piani aziendali, rappresentanze territoriali per piani territoriali, livelli superiori nei casi di assenza o mancato riscontro.
La condivisione deve riguardare il contenuto formativo e attestare che le iniziative siano sostenute da una analisi dei fabbisogni, coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle competenze e prive di oneri finanziari impropri a carico di imprese, lavoratrici e lavoratori. La mancata condivisione deve essere motivata per iscritto.
A conclusione del percorso formativo deve essere garantito il rilascio di una attestazione delle competenze secondo il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze disciplinato dal decreto ministeriale 115/2024.
Formazione a distanza – La formazione a distanza riceve una disciplina più dettagliata. Nei piani con FAD, i Fondi devono verificare che le piattaforme consentano autenticazione di docenti e discenti, rilevazione delle presenze, produzione di report e rispetto della normativa privacy. Tali obblighi di verifica richiedono l’impiego di registri elettronici e piani formativi che indichino con chiarezza e modalità di interazione a distanza, distinguendo tra formazione sincrona e asincrona.
Rendicontazione – La rendicontazione dei piani formativi può avvenire con tabelle standard di costi unitari oppure a costi reali. Nel secondo caso, le Linee Guida ammettono la rendicontazione forfettaria delle spese indirette fino al 15% dei costi diretti ammissibili. Sia per le spese di funzionamento sia per le spese relative alla formazione finanziata, il Regolamento generale del Fondo deve indicare le regole applicative, i modelli adottati e le procedure di controllo.
Adeguamento degli statuti – Le Linee Guida fissano una scadenza centrale per i Fondi già autorizzati: entro il 1° ottobre 2026 ciascun Fondo deve trasmettere al Ministero lo Statuto adeguato e il Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Vigilanza ministeriale – Il Ministero introduce un sistema più strutturato di monitoraggio e vigilanza, con il supporto di INAPP e con un sistema informativo integrato dedicato ai Fondi. Il mancato conferimento dei dati, se non sanato nei termini indicati dal Ministero, può portare a commissariamento e revoca. La verifica di mantenimento delle autorizzazioni parte dal 1° gennaio 2030. In caso di non conformità sanabili, il Fondo può avere fino a dodici mesi per rientrare nei requisiti.
Conclusioni – Il nuovo assetto normativo attribuisce ai Fondi interprofessionali un ruolo cardine nella formazione all’interno del mercato del lavoro. In questo contesto, i Fondi non si limitano più alla sola formazione continua dei dipendenti, ma estendono il proprio raggio d’azione alla formazione finalizzata all’assunzione di disoccupati o inoccupati, alla crescita professionale degli apprendisti e al supporto dei lavoratori che necessitano di ricollocazione a causa di crisi aziendali o transizioni produttive.
Per le imprese, il vantaggio principale risiede nella possibilità di accedere a risorse già alimentate attraverso la contribuzione obbligatoria, con un costo che diventa opportunità. Al contempo, le nuove linee guida impongono ai Fondi standard più elevati, garantendo una maggiore trasparenza, una rigorosa tracciabilità dei processi e il raggiungimento di risultati concreti e verificabili.


