L’INPS ha pubblicato tre circolari che illustrano il quadro applicativo dei nuovi sgravi contributivi introdotti dal DL n. 62/2026 per incentivare le assunzioni di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese. Lo strumento prescelto è quello dello esonero contributivo totale di 12 o 24 mesi applicato ai nuovi rapporti a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2026.
Il nuovo decreto, come noto, riorganizza gli incentivi all’occupazione, riprendendo e modificando le misure nate con il decreto Coesione (DL n. 60/2024). Queste ultime erano state recentemente prorogate dal decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025, legge n. 26/2026): fino al 30 aprile 2026 per i bonus under 35 e over 35 nella ZES, e fino al 31 dicembre 2026 per il bonus donne. Le agevolazioni introdotte dal decreto del 1° maggio coprono il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, sovrapponendosi così alla precedente proroga del Milleproroghe di fatto mai attuata ( DL Lavoro 2026 : Salario giusto e nodi irrisolti del nuovo pacchetto di incentivi all’assunzione ).
Tutte le tre agevolazioni non possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere. Per l’incentivo alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti, altra misura prevista dal Decreto, bisognerà attendere il benestare della Commissione UE che dovrà vagliare la conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e autorizzare l’agevolazione
Per tutte e tre le agevolazioni è previsto come requisito di accesso il conseguimento dell’incremento occupazionale netto secondo le consuete modalità più volte illustrate da INPS. Il requisito deve essere mantenuto in ogni mese in cui si fruisce degli incentivi e il venir meno fa perdere il beneficio per il mese di calendario in cui si è perso il requisito. Ai fini del computo nei gruppi societari, l’incremento può essere conseguito in relazione all’intera organizzazione societaria, viceversa le diminuzioni vincolano la singola società.
Il decreto estende, quale presupposto di accesso agli incentivi, il riconoscimento al lavoratore del trattamento economico e complessivo dei CCNL stipulato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Il requisito va autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/200, con possibili risvolti penali in caso di dichiarazione mendace.
Per accedere agli esoneri, i datori di lavoro dovranno inviare una domanda telematica all’INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” (il modulo aggiornato sarà annunciato con un prossimo messaggio) selezionando il rispettivo bonus da fruire (ZES, Giovani, Donne). Per la gestione delle domande, l’Inps spiega che la domanda può essere presentata sia per le assunzioni già effettuate (in tal caso rilascia subito l’esito di accoglimento con l’importo spettante) sia per quelle non ancora effettuate. In tal caso l’Inps calcola il bonus e accantona le risorse; il datore di lavoro riceve una notifica (PEC/MyINPS) e ha un termine perentorio di 10 giorni per assumere il lavoratore e inviare l’Unilav. In caso di ritardo, le risorse accantonate vengono perse (ma si può fare una nuova domanda).
Per tutte le misure descritte, restano esclusi i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Bonus giovani
La circolare n. 55/2026 fornisce le prime indicazioni operative sull’agevolazione spettante per le assunzioni di giovani. Il bonus riguarda i datori di lavoro del settore privato, esclusi domestici e apprendisti, che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 giovani under35 senza impiego da 24 o 12 mesi (cioè «molto svantaggiati») o «svantaggiati».
L’accesso al beneficio è riservato ai lavoratori che risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi se ricorrono le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di 500 euro su base mensile riconosciuto per 24 mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi alle restanti categorie; il limite massimo viene innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) o in aree del Centro Italia in crisi industriale.
Bonus Zes 2026
La circolare n. 56/2026 illustra le indicazioni operative per il Bonus ZES, destinato ai datori di lavoro privati che: occupano fino a dieci dipendenti; assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica.
L’agevolazione è rivolta ai lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi; viene garantito un esonero contributivo totale nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.
Bonus donne
Infine, la circolare n. 57/2026 fornisce indicazioni sul Bonus donne: un esonero del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La misura spetta per un periodo massimo di 24 mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione.
Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma prevede un potenziamento fino a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica.


