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CCNL Trasporti e Logistica – Riders: accordo integrativo del 18.07.2018


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Il 18.07.2017 è stato sottoscritto l’accordo integrativo sui riders, figura professionale introdotta il 3 dicembre 2017 in occasione del rinnovo del CCNL Trasporti e Logistica 2018 – 2019. L’intesa raggiunta tra Confetra; Fedit; Assologistica; Federspedi; Confartigianato trasporti e Fita – CNA; Filt – CGIL; Fit – CISL e Uiltrasporti fissa un punto fondamentale: la qualifica dei riders come lavoratori subordinati, a differenza di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza sulla qualifica del rapporto di lavoro dei riders ( sentenza n. 778 del 07.05.2018 del tribunale di Torino - caso Foodora ) .

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Dopo la figura dei “ drivers “, nel precedente rinnovo 2013 – 2015, con la disciplina dei “ riders “ le associazioni datoriali e sindacali si dimostrano nuovamente sensibili nei confronti delle esigenze organizzative emergenti. La contrattazione si conferma per l’ennesima volta determinante per risolvere le nuove sfide del lavoro. Di seguito i punti salienti dell’accordo:

Lavoro subordianto: Come anticipato in premessa, il rider è un lavoratore subordinato definito dall’accordo come: “ lavoratore adibito ad attività logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l’utilizzo anche di piattaforme digitali e mezzi di trasporto per i quali non è richiesto necessariamente il possesso di patenti di guida B o superiore ”.

SI alla piattaforma digitale; NO al Ranking reputazionale: Il rapporto potrà essere gestito anche attraverso piattaforma digitale ma senza il ricorso a ranking reputazionali generati da algoritmi. Ad esempio, gli eventuali turni potranno essere sì comunicati con una piattaforma digitale ma non potranno essere organizzati in base ad un algoritmo.

Tutela assicurativa e previdenziale: A questi lavoratori si applicheranno tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL, compresa l’assistenza sanitaria integrativa ,la bilateralità contrattuale e l’assicurazione per danni verso terzi.

Inquadramento professionale: I lavoratori adibiti ad attività logistica distributiva rientrano nell’area professionale C relativa alla disciplina del personale viaggiante ai quali non spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62 del CCNL Trasporti e Logistica 2018 – 2019. La retribuzione viene parametrata in base all’anzianità di servizio e alla tipologia di mezzo utilizzato per la consegna.

Orario di lavoro: Viene stabilito un orario ordinario di lavoro corrispondente a 39 ore settimanali, spalmabili su massimo 6 giorni, conguagliabile nell’arco di 4 settimane. In ogni caso la durata media massima, comprensiva delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48 ore. Data la discontinuità delle mansioni, è inoltre prevista una comunicazione obbligatoria alle associazioni sindacali per la verifica del rispetto dei limiti orari. La comunicazione dovrà indicare il numero di riders impiegati e ovviamente l’orario seguito mentre le associazioni sindacali potranno chiedere un incontro, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di comunicazione.

Contrattazione di II° livello: Ovviamente l’accordo riserva un ruolo da protagonista alla contrattazione di II° livello. Altrimenti non potrebbe essere vista non solo la peculiarità della figura professionale ma anche delle specifiche articolazioni urbane, al fine di addivenire ad un organizzazione del lavoro coerente con l’organizzazione aziendale.

Fonte: Assologistica