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Cassazione: trasferimento d’azienda ed impugnativa di licenziamento, a chi spetta la legittimazione passiva


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Con l’ordinanza n. 11420 del 11.05.2018, la Cassazione afferma che, in caso di impugnativa giudiziale di un licenziamento intimato prima della cessione del ramo d’azienda cui il prestatore era addetto, la legittimazione passiva spetta sia alla società cedente che alla cessionaria, sulla base di un rapporto oggettivamente unico, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario tra le due imprese (sull’argomento si veda anche: Il trasferimento di ramo d’azienda nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

La lavoratrice licenziata per giustificato motivo soggettivo impugna giudizialmente il recesso, chiamando in causa soltanto la società cedente del ramo d’azienda cui era addetta. Quest’ultima si difende, sostenendo il difetto della propria legittimazione passiva in giudizio, a seguito del trasferimento del suddetto ramo d’azienda.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, il principio secondo cui il rapporto del lavoratore, illegittimamente licenziato dal titolare del ramo d’azienda cui egli era addetto prima del suo trasferimento, continua con il cessionario dell'azienda, subentrato al primo per effetto della cessione, qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato, senza che rilevi l'anteriorità al trasferimento d'azienda.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, tale principio non interferisce sulla legittimazione passiva del cedente, che è parte in quanto soggetto intimante il licenziamento impugnato. La sua responsabilità, oggetto di accertamento, non costituisce, per la sentenza, posizione inscindibile da quella del cessionario, tanto che la loro presenza nel medesimo giudizio non dà luogo ad un litisconsorzio necessario.

In ogni caso, a giudizio della Corte, la parte cedente l'azienda può chiamare in causa la parte cessionaria, in quanto soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dalla lavoratrice interessata, con effetto di estensione automatica della domanda di questa nei suoi confronti, sulla base di un rapporto oggettivamente unico.

Su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società cedente, affermando la sua legittimazione passiva in giudizio.

A cura di Fieldfisher