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Cassazione: quale è la contrattazione applicabile in caso di passaggio di un dipendente ad una diversa amministrazione?


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Con l’ordinanza n. 20918 del 30.09.2020, la Cassazione afferma che, in caso di passaggio di personale fra Pubbliche Amministrazioni, fermi i principi generali di continuità del rapporto giuridico in essere e di conservazione dei livelli retributivi acquisiti, non vi è alcuna ultrattività della contrattazione collettiva e dei relativi trattamenti economici applicati dal comparto di provenienza.

Il fatto affrontato

I lavoratori – a seguito della soppressione dell’Ente di originaria adibizione e del, conseguente, passaggio al Ministero cui erano state trasferite le relative funzioni – ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del trasferimento.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo dovuta l'attribuzione di un assegno ad personam pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa, ma non anche la conservazione della polizza sanitaria integrativa prevista esclusivamente per il personale in forza all’Ente di provenienza.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che il passaggio di personale tra Enti pubblici - normato dall'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 - segue la disciplina di cui all’art. 2112 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il passaggio di personale comporta l'inserimento del pubblico dipendente in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto.

Per la sentenza, ne consegue pacificamente che, al lavoratore trasferito in un diverso Ente, si applica la contrattazione collettiva di quest’ultimo.
Infatti, ai sensi del terzo comma dell'art. 2112 c.c., si rientra nell’ipotesi della momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente solo nel caso in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto. Evenienza, questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata, quanto alla contrattazione, dal D.Lgs. 165/2001.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori, confermando la non debenza dei trattamenti migliorativi previsti dalla contrattazione collettiva applicata dall’Ente di provenienza.

A cura di Fieldfisher