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Cassazione: cessione di ramo d’azienda anche solo con il trasferimento di personale


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Con l’ordinanza n. 32701 del 18.12.2018, la Cassazione afferma che, quando è il lavoro e non il capitale ad essere fondamentale nell’attività, anche il passaggio di un gruppo di prestatori dal cedente al cessionario integra il trasferimento del ramo d’azienda, in quanto è proprio il complesso organizzato di lavoratori subordinati adibiti in modo specifico ad un determinato compito comune che permette al nuovo imprenditore di proseguire in modo stabile l’attività produttiva (sul punto si veda: Il trasferimento di ramo d’azienda nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

I lavoratori, dopo aver ottenuto una declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine stipulati con le agenzie e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, ricorrono giudizialmente per chiedere la riammissione in servizio presso l’impresa subentrata a titolo di cessione di ramo d’azienda.
A fondamento della propria domanda, i medesimi deducono che a ciò non osti la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello e rifacendosi ad una recente pronuncia della CGUE (sentenza 11.07.2018 nella causa C-60/2017), afferma che una entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, di modo che la conservazione dell'identità di una unità di questo tipo al termine dell'operazione di cui essa è oggetto può anche non dipendere dalla cessione di tali elementi.

Per i Giudici di legittimità, dunque, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente ad un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica che può conservare la sua identità anche dopo il suo trasferimento, qualora il nuovo titolare non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti.
In siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce, infatti, l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell'impresa cedente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla società subentrata, confermando la sussistenza del trasferimento d’azienda e l’obbligo di riassunzione dei lavoratori in servizio ex art. 2112 c.c.

A cura di Fieldfisher