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Tribunale di Milano: escluso il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo dei riders


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Con la sentenza n. 1853 del 10.09.2018, il Tribunale di Milano afferma che la libertà di decidere se e quando lavorare ed il mancato assoggettamento del prestatore ai poteri di controllo e disciplinare della società escludono la configurabilità dell’etero-direzione nell’attività svolta dai c.d. riders, i quali non possono, pertanto, essere considerati lavoratori subordinati (sul medesimo argomento si veda anche: Tribunale di Torino: i food-rider sono lavoratori autonomi perché non obbligati ad effettuare la prestazioneLe tutele del lavoro nell’economia digitale).

Il fatto affrontato

Il prestatore, deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa a favore della società, con mansioni di fattorino addetto alla consegna domicilio di pasti ed altri beni di consumo, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al versamento delle relative differenze retributive e contributive.

La sentenza

Il Tribunale di Milano ricostruisce, preliminarmente, i tratti fondamentali della prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato da lavoratore e società, sottolineando che:
• ad ogni fattorino viene fornito dall’azienda un applicativo (c.d. app) da installare nello smartphone, tramite il quale il prestatore può indicare in un calendario predisposto dall’impresa i giorni e le ore in cui si rende disponibile a prestare attività lavorativa;
• tale calendario è accessibile ogni tre giorni e con la stessa cadenza il prestatore può prenotare le fasce orarie (c.d. slot) di suo interesse;
• la decisione se lavorare, in quali giorni, per quante ore e in quali fasce orarie è rimessa in via esclusiva al fattorino, che può anche non prenotare alcuno slot, né deve garantire un numero minimo di ore di lavoro giornaliero o settimanale;
• la disponibilità data può essere revocata o modificata entro un determinato termine senza conseguenze.

Il fatto che tutte le decisioni circa la quantità ed i tempi della prestazione siano rimesse alla piena autonomia del Giudicante, induce quest’ultimo a ritenere non sussistente il vincolo della subordinazione.

Vincolo quest’ultimo che, secondo il Tribunale, non può ritenersi integrato neppure dal fatto che una volta manifestata la disponibilità a prestare l’attività in una determinata fascia oraria, le modalità della prestazione siano standardizzate in base a regole prefissate dalla società (quali l’immediata esecuzione delle consegne nel minor tempo possibile).
Anche nel rapporto di lavoro autonomo, infatti, il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell’incarico affidato e fissa standard quali-quantitativi delle prestazioni concordate, verificando il rispetto degli stessi da parte del prestatore.

Ulteriormente, per il Giudice, anche nelle fasi successive a quella di prenotazione degli slot ed in particolare nella fase di vera e propria esecuzione della prestazione, non si ravvisa subordinazione in senso tecnico, ossia soggezione del prestatore a ordini puntuali e direttive specifiche ed al penetrante potere di controllo e sanzionatorio della società.
Ciò non solo perché il fattorino non ha l’obbligo di accedere alla piattaforma, ma anche perché, ad accesso avvenuto, non è obbligato ad accettare le consegne segnalate dalla app e l’eventuale rifiuto non determina l’applicazione di una sanzione e neppure la risoluzione o sospensione del rapporto, ma unicamente la riduzione delle future possibilità di scegliere giorni e orari in cui prestare attività.

Su tali presupposti, il Tribunale respinge il ricorso proposto dal lavoratore, affermando come gli elementi sopra evidenziati escludano la configurabilità dell’eterodirezione della prestazione e confermino, quindi, la legittimità dell’inquadramento come prestatore autonomo.

A cura di Fieldfisher