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Tribunale di Torino: i food-rider sono lavoratori autonomi perché non obbligati ad effettuare la prestazione


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Con la sentenza n. 778 del 07.05.2018, il Tribunale di Torino afferma che i food-rider sono correttamente inquadrati come lavoratori autonomi legati alla società da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stante l’assenza dell’obbligo ad effettuare la prestazione, che impedisce al datore di esercitare il proprio potere direttivo, organizzativo e disciplinare, condicio sine qua non della subordinazione.

Il fatto affrontato

I prestatori, deducendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore della società, con mansioni di fattorino addetto alla consegna di pasti a domicilio, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, ricorrono giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La sentenza

Il Tribunale di Torino ribadisce, preliminarmente, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore (c.d. eterodirezione della prestazione).

Nel caso di specie, caratteristica fondante del rapporto intercorrente tra le parti era che i lavoratori non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione (potevano liberamente dare la disponibilità per uno dei turni indicati) ed il datore non aveva l’obbligo di riceverla (poteva accettare o meno la disponibilità data).
Ciò a giudizio del Tribunale è dirimente per escludere la riconduzione di detto rapporto nell’alveo della subordinazione, posto che se il datore non può pretendere lo svolgimento della prestazione non può neppure esercitare il potere direttivo ed organizzativo.

Premesso che l'azienda è priva del potere di pretendere la prestazione, il Giudice, sostenendo che in astratto il datore avrebbe potuto esercitare il potere direttivo nel momento in cui il fattorino si inseriva di fatto in un certo turno di lavoro, passa nel concreto all’analisi di tale situazione.
Secondo la sentenza, il fatto che, una volta iniziata la prestazione, il lavoratore riceveva indicazioni (via app o telefono) su come svolgere l'incarico (determinazione del luogo di partenza, verifica della presenza e dell'accettazione dell'ordine, rispetto dei tempi di consegna e solleciti in caso di ritardo), non è indice di subordinazione, bensì di mero coordinamento necessario per il rispetto dei tempi di consegna e compatibile con la natura autonoma del rapporto.

Infine, la pronuncia torinese esclude, altresì, la sussistenza del potere disciplinare in capo alla società. Infatti, i provvedimenti di esclusione dalla chat aziendale o dai turni di lavoro non possono essere considerati alla stregua di sanzioni disciplinari, non privando, a differenza di queste ultime, i fattorini di alcun loro diritto.

Su tali presupposti, il Tribunale respinge il ricorso proposto dai food-rider, affermando la legittimità del loro inquadramento come lavoratori autonomi.

A cura di Fieldfisher