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Legge di Bilancio 2020: Aumenta il Congedo obbligatorio di paternità


padre lavoratore
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La Legge di Bilancio 2020 riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire dei congedi di paternità, originariamente previsti dalla Legge Fornero ( articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 istitutivo del congedo obbligatorio di paternità e del congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio ).

Con la legge di bilancio 2020 il congedo obbligatorio di paternità sale dai 5 giorni, previsti nel 2019 a 7 per le nascite del 2020. Il progressivo allungamento del periodo di congedo obbligatorio, passato dai 2 giorni negli anni 2016 e 2017, a 4 giorni nel 2018 e a 5 nel 2019 rappresenta un progressivo avvicinamento agli standard europei nella direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019, che fissa in 10 giorni la durata del congedo di paternità fruibile in occasione della nascita di un figlio.

L’ articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( Legge Fornero ) prevede:

Congedo obbligatorio di paternità ( 7 giorni ): fruibile dal padre anche in via non continuativa purché entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Congedo facoltativo di paternità ( 1 giorno ): fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno.

Sia per il congedo obbligatorio sia per il congedo facoltativo il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di astensione, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Per quanto riguarda le concrete modalità di esercizio del diritto al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, continuano a considerarsi valide le indicazioni a suo tempo fornite dall’ INPS con la circ. n. 40 del 14.03.2013.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione. Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all'Ente attraverso il servizio dedicato o attraverso contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

a cura della Redazione