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INPS – Circ. n. 40 del 14.03.2013: Congedo obbligatorio e facoltativo del padre – le istruzioni applicative


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Con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l’INPS illustra le concrete modalità di esercizio del diritto al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, fruibili dal padre lavoratore dipendente entro cinque mesi dalla nascita del figlio, in relazione agli eventi parto, adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Con la circolare in commento l’Istituto ha evidenziato, in particolare, quanto segue:

• Il carattere autonomo del congedo obbligatorio del padre rispetto al congedo di maternità, con la conseguenza che esso compete indipendentemente dal diritto della madre all’astensione obbligatoria (ad es., anche nel caso in cui la madre sia casalinga);

• Il carattere derivato del diritto al congedo facoltativo del padre dal congedo della lavoratrice madre dipendente o iscritta alla Gestione Separata INPS. In particolare, il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro non solo in tanto in quanto la madre sia titolare del diritto, ma a condizione che ella effettivamente si astenga dall’attività lavorativa, con corrispondente anticipazione del termine finale del congedo post partum nella misura di uno o due giorni;

• La durata del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, non subisce variazioni in caso di parto plurimo;

• Il congedo obbligatorio compete anche al padre che fruisca del congedo di paternità di cui all’art. 28, d lgs. n. 151/2001;

• La possibilità di fruire dei congedi indennizzati durante periodi di percezione del trattamento di integrazione salariale, e la prevalenza dell’indennità per la fruizione dei congedi stessi sul trattamento di cassa integrazione. L’INPS ha rinviato a specifiche istruzioni, che verranno fornite con successivo messaggio, le modalità di esposizione nella denuncia Uniemens delle giornate di congedo fruite e di conguaglio dell’indennità anticipata dal datore di lavoro.

A cura della Redazione.