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Congedi Covid: un quadro riassuntivo delle misure adottate in un anno di pandemia


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La recente istituzione di numerose zone rosse e l’imperversare della DAD (la c.d. didattica a distanza) hanno fatto emergere nuovamente un problema logistico che riguarda il mondo del lavoro e quello familiare.

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le regioni italiane che si trovano in zona rossa e la cessazione parziale della didattica in presenza nelle zone arancioni, infatti, hanno portato alla ribalta la necessità di prevedere misure che garantiscano un equilibrio tra gli impegni familiari e quelli lavorativi.

Di seguito si riporta un breve quadro riassuntivo di quelle che sono le misure adottate, in tal senso, da un anno a questa parte:

1. DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020; sul punto si veda: Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia)
• 15 giorni di congedo – indennizzato al 50% per i figli fino a 12 anni, non indennizzato per i figli minori di 16 anni e senza limiti di età per i figli disabili – fruibili nel periodo compreso tra il 5 marzo ed il 3 maggio 2020;
ALTERNATIVAMENTE
• bonus baby sitting, pari a 600 € per ogni nucleo familiare;
• aumento dei permessi ex lege 104/1992 da 6 a 12 per le mensilità di marzo e aprile 2020.

2. DECRETO RILANCIO (DL 34/2020; sul punto si veda: Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi)
• estensione del congedo (avente le stesse caratteristiche di quello introdotto dal Cura Italia) ad una durata massima di 30 giorni fruibili nel periodo compreso tra il 5 marzo ed il 31 luglio 2020;
ALTERNATIVAMENTE
• bonus baby sitting, pari ad ulteriori 600 €, per un totale di 1.200,00 per ogni nucleo familiare, spendibili sempre entro il 31 luglio 2020;
• aumento dei permessi ex lege 104/1992 da 6 a 12 anche per le mensilità di maggio e giugno 2020.

3. LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO (L 77/2020; sul punto si veda: Il congedo per emergenza COVID-19 nella legge di conversione del Decreto Rilancio)
• estensione del periodo di fruizione del predetto congedo sino al 31 agosto 2020.

4. DL 111/2020 (sul punto si veda: Quali sono le misure previste in favore dei genitori di figli in quarantena?)
• introduzione del diritto dei genitori di figli di età minore di 14 anni a svolgere la prestazione lavorativa in regime di smart-working o, laddove ciò non sia compatibile con le mansioni loro affidate, ad usufruire di un congedo straordinario indennizzato al 50%, per tutto il periodo di quarantena del figlio disposto a seguito di contatto col virus verificatosi in ambito scolastico.
Periodo di fruizione dalla data di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 al 31 dicembre 2020.

5. DECRETO RISTORI (DL 137/2020; sul punto si veda: Decreto Ristori: Novità per lavoro agile e congedo straordinario per quarantena dei figli o sospensione della didattica)
• estensione del diritto introdotto dal predetto DL 111/2020 anche ai figli minori di 16 anni, per ipotesi di quarantena per contatto sospetto – non solo in ambito scolastico – ma anche nell’ambito di svolgimento di attività sportive e per ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Periodo di fruizione sempre sino al 31 dicembre 2020.

6. DL 30/2021 (sul punto si veda: DL 13 marzo 2021 n. 30 - Misure a sostegno dei lavoratori)
• introduzione del diritto dei genitori di figli di età minore di 16 anni a svolgere la prestazione lavorativa in regime di smart-working o, laddove ciò non sia compatibile con le mansioni loro affidate, ad usufruire di un congedo straordinario indennizzato al 50% (se i figli hanno un’età inferiore ai 14 anni, altrimenti non indennizzato), per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Valenza retroattiva, con possibilità di convertire il congedo parentale fruito dai genitori - per le stesse motivazioni di cui sopra - a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del DL 30/2021 (sul punto si veda: E adesso che ricomincia la scuola, quali soluzioni per i genitori lavoratori?).
Dunque, periodo di fruizione dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Il continuo dilagare dell’epidemia, ci porta purtroppo a pensare che la predetta cronologia debba essere presto aggiornata, in attesa – intanto – delle misure attuative che detterà l’INPS in ordine alle ultime previsioni legislative adottate in materia.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher