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Quali sono le misure previste in favore dei genitori di figli in quarantena?


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L’inizio dell’anno scolastico, nel perdurare della situazione emergenziale causata dall’epidemia da COVID-19, porta alla luce una importante problematica, legata alla gestione dei figli da parte dei genitori lavoratori.

Terminato lo scorso 31 agosto il periodo di fruizione del c.d. congedo COVID-19 (di cui è possibile trovare un’ampia panoramica all’interno del seguente approfondimento: INPS – Circ. n. 99 del 03.09.2020: Chiarimenti sulla fruizione del Congedo per emergenza COVID-19 in modalità oraria), il Governo ha introdotto una nuova misura all’interno del D.L. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, l’art. 5 - rubricato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici” - prevede testualmente che:
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020
…”.

Trattasi evidentemente di una misura transitoria, in vigore fino al termine del corrente anno, che riconosce il diritto dei genitori di figli di età minore di 14 anni a svolgere la prestazione lavorativa in regime di smart-working o, laddove ciò non sia compatibile con le mansioni loro affidate, ad usufruire di un congedo straordinario indennizzato al 50%, per tutto il periodo di quarantena del figlio disposto a seguito di contatto col virus verificatosi in ambito scolastico.

È utile evidenziare che il diritto riconosciuto dalla norma in commento può essere esercitato da uno solo dei genitori ed a condizione che l’altro svolga un’attività lavorativa.

Il nuovo intervento legislativo risponde sicuramente ad una esigenza che, nell’attuale periodo, risulta primaria, ma appare comunque una soluzione parziale e non solo perché è soggetto ad un prefissato limite di spesa pari a 50 milioni di euro, ma anche perché lascia irrisolti molti interrogativi sulla conciliazione delle esigenze familiari e degli impegni lavorativi nell’era, purtroppo non ancora terminata, del COVID-19.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher