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INPS – Circ. n. 99 del 03.09.2020: Chiarimenti sulla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 in modalità oraria


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Con la circ. n. 99 del 03.09.2020, l’INPS torna a pronunciarsi sul delicato tema del congedo per emergenza COVID-19, introdotto dall’art. 23 del Decreto Cura Italia (Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia) e modificato, dapprima, dall’art. 72 del Decreto Rilancio (Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi) ed, in seconda battuta, dalla legge di conversione dello stesso (Il congedo per emergenza COVID-19 nella legge di conversione del Decreto Rilancio). Norma, quest’ultima, che, da un lato, ha esteso il periodo di godimento dell’istituto in esame sino al 31.08.2020 e, dall’altro, ha previsto la possibilità di fruirne in modalità oraria.

Nella circolare in commento, l’INPS premette che restano ferme tutte le indicazioni già fornite con la circ. n. 45 del 25.03.2020 (INPS – Circ. n. 45 del 25.03.2020: Estensione Congedo covid-19 e permessi 104), con il mess. n. 1621 del 15.04.2020 (INPS – Mess. n. 1621 del 15.04.2020: Modalità di fruizione del congedo COVID-19), con la circ. n. 81 del 09.07.2020 (INPS – Circ. n. 81 del 08.07.2020: Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione dei permessi ex L. 104/1992) ed, infine, con il mess. n. 3105 del 11.08.2020 (INPS – Mess. n. 3105 del 11.08.2020: Istruzioni per la fruizione oraria del congedo Covid-19).

Nel merito, l’Istituto, in ordine alle modalità di fruizione del congedo in modalità oraria, evidenzia che lo stesso è
 • COMPATIBILE:
- con la richiesta di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dell'altro genitore, purché le ore di fruizione all’interno della medesima giornata non si sovrappongano;
- con i riposi giornalieri fruiti nella stessa giornata dall’altro genitore;
- con la fruizione da parte dell’altro genitore, nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.Lgs. 151/2001) o del congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001).
• INCOMPATIBILE:
- con il congedo COVID-19 giornaliero fruito da parte dell’altro genitore nello stesso giorno;
- con il congedo parentale giornaliero fruito da parte dell’altro genitore nello stesso giorno.

Viene precisato, altresì, che la richiesta di congedo COVID-19 in modalità oraria va presentata telematicamente, utilizzando l’apposita procedura ed indicando nella domanda il numero di giornate di astensione ed il periodo all’interno del quale le stesse sono fruite.

L’intervento dell’INPS risulta, tuttavia, tardivo rispetto alla chiusura del congedo COVID-19 prevista, come detto, per il 31 agosto scorso.
Si attende, comunque, l’emanazione di nuovi interventi legislativi in materia anche in previsione dell’inizio, ormai prossimo, dell’anno scolastico.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher