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Decreto Ristori: Novità per lavoro agile e congedo straordinario per quarantena dei figli o sospensione della didattica


lavoratori in congedo
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Il decreto 28 marzo 2020, n. 137, cosiddetto Decreto Ristori, integra il precedente Decreto agosto (d.l. n. 104/2020) nella parte in cui regola la possibilità del lavoratore dipendente di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile laddove il figlio convivente debba osservare un periodo di quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del complesso scolastico nonché nell’ambito di svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestra, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati (art. 21-bis del Decreto Agosto). 

In particolare, l’art. 22 del nuovo decreto legge dispone queste integrazioni:

a) l’età del figlio in ipotesi interessato dalla quarantena è portata da quattordici anni a sedici anni;
b) come presupposto della facoltà di passare alla modalità agile, viene aggiunta anche la “sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente di età minore di sedici anni”.

L’art. 21-bis del Decreto Agosto ha previsto fin dall’inizio che, ove l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte della quarantena del figlio, con il diritto, in luogo della retribuzione, ad una indennità Inps pari al 50 % della retribuzione e calcolata secondo i criteri previsti dall’art. 23 del testo unico sulla maternità e paternità, con connessa contribuzione figurativa.

Il Decreto Ristori, ugualmente con una previsione del suo art. 22, aggiunge la facoltà di astenersi dal lavoro anche in caso di “sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di anni quattordici “, in un modo tale che conferma la fruibilità della predetta indennità anche in relazione a questa nuova fattispecie.

Il medesimo Decreto, inoltre, riconosce la facoltà dell’astensione anche con riferimento a figli di età compresa fra i quattordici anni e i sedici ma, in questo caso, escludendo la corresponsione sia della retribuzione che della indennità e della contribuzione figurativa.

In considerazione di quanto sopra, il Decreto Ristori, sempre con l’art. 22, porta il finanziamento da 50 milioni a 93.

ACDR