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DL 13 marzo 2021 n. 30 - Misure a sostegno dei lavoratori


lavoratori con figli
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il D.L. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

Il provvedimento, oltre a disporre nuove e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, prevede con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e, ovviamente dello smart working in tre diverse ipotesi : sospensione delle attività scolastiche, infezione da Covid-19 ovunque contratta o quarantena dei figli. 

Il legislatore ha, infatti, esteso il ricorso al lavoro agile. Rispetto alla precedente formulazione del DL Agosto, in cui l’infezione e la quarantena del figlio dovevano essere conseguenza di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive ecc ecc ., ora il diritto allo smart working viene riconosciuto senza menzionare il luogo del contagio. 

ESTESE LE IPOTESI DI RICORSO ALLO SMART WORKING - Il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ( Il DL agosto limitava il diritto allo smart working ad ipotesi in cui il contagio fosse avvenuto all’interno del plesso scolastico, nel corso dia attività motoria presso palestre piscine o centri sportivi…ecc. ecc. ). 

CONGEDI ALTERNATIVI ALLO SMART WORKING – Fino al 30 giugno 2021, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa. 

Per i figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa , con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

A differenza di quanto previsto dal DL Agosto, il ricorso ai congedi, indennizzati o non, è ammesso solo a condizione che non si possa ricorrere allo smart working ( il DL 104/2020 lo prevedeva “ in alternativa “ ). 

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

BONUS BABY SITTING -  I lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e quarantena. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte. 

Le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.