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D.L. 13 marzo 2021 n. 30 : Covid-19 - Ulteriori misure di contenimento


consiglio dei ministri
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In G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 2021 n. 30, recante “ ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena “

Per quanto concerne le misure di carattere generale volte a contenere la diffusione e il contagio del virus sono state stabilite misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. In estrema sintesi le nuove misure prevedono l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; l'applicazione delle regole per la zona rossa nelle Regioni , individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona e, infine la possibilità per  Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste della zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive quando si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

In riferimento al periodo temporale di vigenza delle nuove misure : 

• dal 15.03.2021 al 2.04.2021 e nella giornata del 6.04.2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona arancione, di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), D.L. 33/2020; 

• nel medesimo periodo le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile; 

• nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; 

• nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale