Stampa

Salario minimo : pubblicata la direttiva 2022/2041


icona

Migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione e, in particolare, l’adeguatezza dei salari minimi costituiscono le grandi finalità che la Direttiva 2022/2041 si propone. 

La Direttiva 2022/2041 , dovuta al Parlamento europeo e al Consiglio, è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre ed è destinata ad entrare in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione: quindi, entrerà in vigore il prossimo 14 novembre. 

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 15 novembre 2024, dandone immediata informazione alla Commissione. 

La Direttiva, come al solito , contiene una clausola di non regresso: l’attuazione della stessa non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già offerto ai lavoratori negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la riduzione o l’abolizione dei salari minimi. 

Inoltre, la Direttiva 2022/2014 lascia impregiudicata la prerogativa di uno Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. 

Entrando nel merito, il campo di applicazione della Direttiva abbraccia i lavoratori dell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. 

La Direttiva 2022/2014 dà rilievo alla «copertura della contrattazione collettiva», intendendo per tale la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo, calcolata come rapporto tra il numero di lavoratori coperti da contratti collettivi e il numero di lavoratori le cui condizioni di lavoro possono essere disciplinate da contratti collettivi conformemente al diritto e alle prassi nazionali. 

Ciò premesso, la stessa impegna gli Stati membri ad adottare una serie di misure al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva e facilitare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari. 

Qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80 %, lo Stato membro interessato prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. 

In caso di copertura inferiore all’80%, lo Stato membro definisce uno specifico piano di azione consultando le Parti sociali.

Lo Stato membro riesamina il suo piano d’azione periodicamente e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione, ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione. 

Gli Stati membri, in cui sono previsti salari minimi stabiliti dalla legge o da altre disposizioni vincolanti (salari minimi legali), istituiscono le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali. Tale determinazione e aggiornamento sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto e ridurre il divario retributivo di genere. 

Gli Stati membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nel pertinente diritto nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri sono definiti in modo chiaro e comprendendovi elementi come il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita; il livello generale dei salari e la loro distribuzione e altri ugualmente indicati direttamene dalla Direttiva. 

Gli Stati membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale. 

Il coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali costituisce, insieme ad altri, un ulteriore caposaldo della Direttiva 2022/2014 , che non si pone una fonte esclusiva della definizione dei salari minimi. 

La Direttiva si preoccupa, con specifiche disposizioni, della effettività dei salari minimi. 

Questo prefigurando misure come: controlli e ispezioni sul campo efficaci, proporzionati e non discriminatori effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell’applicazione dei salari minimi legali; sviluppo della capacità delle autorità responsabili dell’applicazione, in particolare attraverso formazione e orientamenti, affinché individuino e perseguano in maniera proattiva i datori di lavoro non conformi. 

Gli Stati membri sono chiamati anche ad adottare misure adeguate a garantire che gli operatori economici e i loro subappaltatori, nell’aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino agli obblighi applicabili concernenti i salari, il diritto di organizzazione e la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, nel settore del diritto sociale e del lavoro, stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto sociale e del lavoro, comprese le convenzioni dell’OIL n. 87 del 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e n. 98 del 1949 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. 

Infine, la Direttiva si preoccupa del monitoraggio e della raccolta dei dati per monitorare la tutela garantita dal salario minimo. 

Fra le disposizioni finali della Direttiva rientra anche la responsabilizzazione degli Stati membri, chiamati a stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dei diritti e degli obblighi rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva stessa, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi. 

Negli Stati membri senza salari minimi legali, tali norme possono contenere o limitarsi a un riferimento alla compensazione e/o alle penalità contrattuali previste, se del caso, dalle norme sull’applicazione dei contratti collettivi.