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INL - Nota n. 1959/2022 : Prescrizione dei crediti di lavoro - I 5 anni decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro


Con nota n. 1959/2022 la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - alla luce della recente sentenza della Cassazione, n. 26246 del 6 settembre 2022 - fornisce chiarimenti riguardo la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa. 

Sull'argomento : La decorrenza della prescrizione secondo i principi espressi dalla Cassazione, quali conseguenze applicative?

L' INL, pertanto, ponendosi in continuità con quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, fornisce chiarimenti al personale ispettivo in merito al nuovo orientamento giurisprudenziale. 

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Pertanto il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico prosegue sottolineando che, fa eccezione a tale principio di diritto l' impiego pubblico. I rapporti nel pubblico impiego, infatti, godono di una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro eventuale e illegittima risoluzione, cosi da escludere che il " timor " del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Per effetto di tale considerazione, nei rapporti di pubblico impiego il termine di prescrizione quinquennale per crediti di lavoro decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Infine l' Ispettorato invita a prestare attenzione al superamento delle indicazioni fornite con la nota prot. n. 595/2020.

Fonte: INL - Nota n. 1959/2022