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INL – Nota n. 595 del 23.01.2020: prescrizione dei crediti di lavoro – sospensione della decorrenza


calendario prescrizione crediti di lavoro
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Con nota n. 595 del 23.01.2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, nelle ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione di un provvedimento di diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004. Sul punto gli orientamenti della giurisprudenza non possono ritenersi uniformi.

IL QUADRO NORMATIVO:

Il quadro normativo cui fa riferimento l’ INL nella nota n. 595 del 23.01.2020 è ben noto.

In materia di prescrizione dei crediti di lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c. ai sensi del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale (art. 2948, n. 4 c.c.) e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, n. 5, c.c.) si prescrivono nel termine quinquennale; la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., assume nella materia lavoristica un rilievo soltanto residuale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere.

LA GIURISPRUDENZA:

Riguardo la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, la Corte di Cassazione - nel corso degli anni, anche se con interventi non uniformi - ha espresso l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di "timore", tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso.

Tuttavia, gli orientamenti più recenti (Cfr. Cass. sent. n. 12553/2014 ; Tribunale Milano n. 2460/2015 e Corte di Appello di Firenze sent. n. 146/2016 ), si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro.

La chiave di volta è, dunque, nel giudizio personalizzato sulla sussistenza o meno di una condizione di “ sudditanza psicologica “ del lavoratore, per cui spetterà al Giudice, volta per volta, valutare se, alla stregua del contesto in cui si svolgono le prestazioni lavorative, le tutele “crescenti” - o le tutele già ridotte dei rapporti instaurati ante Jobs Act - siano o meno tali da sospendere il decorso della prescrizione estintiva dei crediti di lavoro.

I CHIARIMENTI DELL’INL:

La nota n. 595 del 23.01.2020 dell’ INL ricorda che la valutazione circa la sussistenza o meno di una condizione di "sudditanza psicologica" connessa alla stabilità del rapporto di lavoro è compito dell'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.

Atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, come tali non fondati su elementi suscettibili di interpretazione, la nota n. 595 del 20.01.2020 ricorda al personale ispettivo che, in sede di accertamento, dovranno essere tenuti in considerazione solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione non sia ancora maturato, dal primo giorno utile per far valere il credito anche se in costanza di rapporto di lavoro.

Solo in presenza di atti interruttivi della prescrizione, esperiti dal lavoratore ai sensi dell’art. 1219 c.c., il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione. L'atto di interruzione non deve necessariamente rispettare particolari formule essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, mediante atto scritto diretto al debitore e a lui trasmesso con mezzi idonei a garantirne la conoscenza legale ( Raccomandata A/R ), la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Fonte: INL – Nota n. 595 del 23.01.2020