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Cassazione: i rimborsi chilometrici casa-lavoro non sono imponibili


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Con l’ordinanza n. 23634 del 28.07.2022, la Cassazione afferma che i rimborsi chilometrici relativi al tragitto casa-lavoro, se determinati con criteri oggettivi e documentati in maniera analitica, non sono imponibili, in quanto hanno natura restitutoria e non retributiva.

Il fatto affrontato

Il medico specialista ricorre giudizialmente avverso il diniego espresso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della sua istanza di restituzione della ritenuta operata dall’ASL sulle spese di viaggio rimborsategli ogni mese unitamente allo stipendio.

L’ordinanza

La Cassazione ritiene di non poter aderire alla censura mossa dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui le spese sostenute per il trasferimento dalla residenza al luogo di lavoro - eccezion fatta per i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore - sono imponibili, non potendo detto spostamento avere la dignità di trasferta, in quanto non attinente alla sfera lavorativa.

Per la sentenza, infatti, le spese di viaggio rimborsate, individuate sulla base di criteri oggettivi e parametrate al numero dei chilometri e al costo del carburante, hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore e non avendo, quindi, natura di retribuzione non possono essere assoggettabili a tassazione.

Secondo i Giudici di legittimità, condizione essenziale perché ciò avvenga è proprio la modalità di quantificazione di tali rimborsi, che non possono essere determinati in modo forfetario, a pena di soggiacere alla loro piena imponibilità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

A cura di Fieldfisher