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Tribunale di Firenze: è discriminatorio non prevedere maggiore flessibilità oraria per i dipendenti con figli


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Con la sentenza del 22.10.2019, il Tribunale di Firenze afferma che ha natura discriminatoria la condotta dell’Ente che introduce regole sul rispetto dell'orario di lavoro più rigide rispetto a quelle contenute nel CCNL, senza prevedere regimi flessibili a favore dei dipendenti che abbiano particolari necessità in quanto genitori.

Il fatto affrontato

La Consigliera di Parità della Regione Toscana ricorre ex art. 37, comma 4, D.Lgs. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), al fine di sentir accertare la natura discriminatoria dell’Ordine di Servizio con il quale l’Ente datore aveva ridotto la flessibilità in entrata per tutti i propri dipendenti, inserendo norme molto più stringenti rispetto alla normativa nazionale.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che così facendo l’Ente aveva omesso di prevedere un regime derogatorio in favore dei lavoratori aventi necessità connesse alla frequenza di asili nido, scuole materne e primarie da parte dei propri figli, come espressamente ipotizzato dall'art. 26, comma 4, del CCNL per il personale comparto funzioni centrali.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che – ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 198/2006 – si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una disposizione apparentemente neutra mette o può mettere le persone appartenenti alle categorie portatrici dei fattori di rischio in una situazione di particolare svantaggio, a meno che non sussistano una finalità legittima e il carattere di appropriatezza e necessità dei mezzi impiegati per conseguirla.

Secondo il Giudice, ciò che rileva è solo l’effetto del trattamento discriminatorio, la sua conseguenza cioè sul piano oggettivo.
A tal fine, basta che una sola persona risulti lesa nella pratica per dimostrare la sussistenza di una discriminazione, essendo sufficiente un impatto anche potenziale.

Alla luce di ciò, per la sentenza risulta senza dubbio discriminate la condotta volta ad eliminare la flessibilità oraria per tutti i dipendenti, senza prevedere alcuna deroga per quei soggetti che, in quanto genitori, si trovino frequentemente a dover far fronte ad impellenti ed imprevedibili esigenze connesse all’accudimento di figli, che possono anche comportare l’improvvisa necessità di ritardare l’ingresso al lavoro o anticiparne l’uscita.

Applicando tali principi al caso di specie - ove il datore non è neanche riuscito a provare la necessità e l’appropriatezza delle disposizioni contenute nel contestato Ordine di Servizio – il Tribunale di Firenze ordina all’Ente la cessazione del comportamento pregiudizievole, tramite la rimozione delle citate discriminazioni.

A cura di Fieldfisher