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Corte d’Appello di Milano: aliunde perceptum, in quali casi non si applica?


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Con la sentenza n. 664 del 17.10.2022, la Corte d’Appello di Milano afferma che, in caso di sentenza che dispone la reintegra, non si applica l’aliunde perceptum se il risarcimento riconosciuto al lavoratore (parametrato al numero di mensilità intercorse tra il recesso e la reintegrazione) è pari alla soglia minima di 5 mensilità prevista dall’art. 18, comma 1, L. 300/1970.

Il fatto affrontato

Il Tribunale di Milano accoglie l’impugnativa giudiziale del licenziamento promossa dal Dirigente e, a fronte del carattere ritorsivo del recesso, dispone la reintegra dello stesso.
Sulla base di detta pronuncia, il lavoratore notifica un atto di precetto alla società datrice, la quale – nel proporre opposizione – richiede la detrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni (relative al periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione) anche con riferimento alla soglia minima prevista dalla legge (art. 18, comma 1, L. 300/1970) di 5 mensilità.

La sentenza

La Corte d’Appello censura la pronuncia di primo grado, richiamando il principio secondo cui: “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (Cass. SSUU 02/07/2022 n. 11066).

Sulla base di ciò, i Giudici ritengono esatti e appropriati, gli argomenti critici posti dall’appellante e confermano la correttezza dell’esecuzione con riferimento alla somma pari a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto, senza la sottrazione del c.d. aliunde perceptum.

A cura di Fieldfisher