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Cassazione: sanzione conservativa prevista dal CCNL ed illegittimità del licenziamento


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Con l’ordinanza n. 8582 del 27.03.2019, la Cassazione afferma che, in tema di licenziamento per giusta causa, è possibile sussumere l’illecito contestato al lavoratore nella fattispecie per cui il CCNL prevede una sanzione meramente conservativa, soltanto laddove la condotta del dipendente coincida integralmente e non presenti elementi ulteriori rispetto all’ipotesi contrattualmente disciplinata (su tale argomento si veda: L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver guidato un automezzo aziendale in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti consentiti dalla legge in orario di lavoro e per aver riportato, a seguito di tale condotta, una condanna penale, omettendo di informare tempestivamente di quanto accaduto la società.
La Corte d'Appello accoglie la predetta domanda, attribuendo, a fronte dei vari addebiti tra loro connessi, rilevanza disciplinare alla sola guida in stato d'ebbrezza e dichiarando, pertanto, illegittimo il licenziamento in quanto il CCNL di riferimento punisce “l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto di presentazione in servizio” con una mera sanzione conservativa.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, da un lato, afferma che, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti.
Tuttavia, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice, nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore, individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se è presente il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c.

Dall’altro lato, i Giudici di legittimità statuiscono che il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta contestata al lavoratore, quale illecito disciplinare, in quella astratta tipizzata dalla parti collettive postula l'integrale coincidenza tra l’ipotesi contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata.
Contrariamente, è impossibile procedere ad una tale operazione quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei ed aggravanti rispetto alla fattispecie disciplinata dal CCNL.

Su tali presupposti - dal momento che, nel caso di specie, la contestazione datoriale non aveva riguardato esclusivamente la guida in stato di ebrezza - la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, affermando la legittimità del licenziamento dalla medesima irrogato al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher