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Cassazione: quando si ha un gruppo societario e quando una codatorialità


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Con la sentenza n. 3899 del 11.02.2019, la Cassazione afferma che, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del prestatore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c. (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: società collegate obbligate a risarcire in solido il dipendente illegittimamente licenziato).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, avente mansioni amministrative, contabili e di segreteria, impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatole per cessazione dell’attività da parte della società formalmente sua datrice.
A sostegno della predetta domanda, la medesima deduce di aver prestato la propria attività a favore di più società, osservando le direttive provenienti da due soggetti, riconducibili quali titolari e/o soci alle varie aziende convenute in giudizio.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, conferma l’esistenza, nel caso di specie, oltre che di una codatorialità, anche di un vero e proprio gruppo societario.

Per i Giudici di legittimità, quest’ultimo è caratterizzato dall'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo.

Ulteriormente, secondo la sentenza, si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, entrambi i predetti requisiti, respinge il ricorso presentato dalle società e dichiara illegittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice per inesistenza del g.m.o. addotto quale giustificazione dello stesso.

A cura di Fieldfisher