Stampa

Cassazione: società collegate obbligate a risarcire in solido il dipendente illegittimamente licenziato


icona

Con l’ordinanza n. 7704 del 28.03.2018, la Cassazione afferma che, laddove vi sia un collegamento economico-funzionale tra due società, tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, i dipendenti hanno diritto di agire giudizialmente nei confronti di ambo le aziende, pur chiedendo la reintegra nei confronti di una sola di esse ed il risarcimento del danno a carico di entrambe, secondo il principio della solidarietà passiva.

Il fatto affrontato

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal prestatore, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al medesimo dalla società datrice, ritenendo sussistente la prova di un unico centro di imputazione del rapporto sul presupposto di un intervenuto frazionamento fraudolento dell'attività a mezzo della costituzione di altra società ed accordando al ricorrente la tutela reale con condanna di entrambe le società al pagamento del risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno a carico della società formalmente non datrice di lavoro, non essendovi stato anche ordine di reintegra nei confronti della stessa.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., il quale stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori.

Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale, tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.

In quest’ultima situazione, stante il comune presupposto della reintegrazione ed il risarcimento del danno, costituito dall'illegittimità del licenziamento ascrivibile ad entrambe le società proprio per l'unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto, il lavoratore interessato ha diritto ad estendere a tutte e due le aziende la propria domanda, pur chiedendo la reintegra nei confronti di una sola di esse ed il risarcimento a carico di entrambe, al fine di beneficiare della solidarietà passiva ed avere maggiori garanzie di soddisfazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, affermando la responsabilità solidale di ambo le società per ciò che concerne il diritto del medesimo a vedersi riconosciuto il risarcimento.

A cura di Fieldfisher